n. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 651 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Amt Azienda Trasporti e Mobilita' S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri, Paolo Momigliano, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

    Atc Esercizio S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

    Atp Esercizio S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

    Riviera Trasporti S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

    Tpl Linea S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri, Roberto Romani, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

    contro Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pericu, Andrea Bettini, con domicilio eletto presso Andrea Pericu in Genova, Cs. A.Saffi 7/12;

    Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Sommariva, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via Fieschi 15;

    Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: 1) dell'avviso per individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 163/06 pubblicato su g.u.c.e. in data 3 giugno 2015 e su g.u.r.i. in data 5 giugno 2015;

    2) dei chiarimenti sull'avviso per l'individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

    3) della deliberazione della Giunta regionale 19 giungo 2014 n. 789 avente ad oggetto relazione sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 34, comma 20 decreto-legge 179/11;

    4) dell'avviso in data 2 ottobre 2015 avente ad oggetto riapertura termini di manifestazione di interesse e fissazione del nuovo termine in data 29 ottobre 2015;

    5) avviso per individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 163/06 come rettificato a seguito dell'avviso in data 2 ottobre 2015;

    6) della nota di ATPL in data 20 ottobre di comunicazione della intervenuta riapertura dei termini;

    7) dell'avviso in data 12 ottobre 2015 avente ad oggetto la sospensione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse a seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Liguria n. 231/15 nella parte in cui ha disposto la mera sospensione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse;

    8) della deliberazione del Consiglio di amministrazione di ATPL s.p.a. in data 28 settembre 2015 nella parte in cui e' stato deliberato di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse previsti dall'avviso;

    9) della nota ATPL 23 ottobre 2015 n. prot 293 di respingimento dell'istanza di annullamento o revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atpl Liguria - Agenzia Regionale Per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. e di Regione Liguria;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Con ricorso notificato in data 3 luglio 2015 alla regione Liguria e alla societa' ATPL s.p.a. e depositato il successivo 10 luglio 2015 le societa' in epigrafe, tutte esercenti pubblici servizi di trasporto locale nel territorio della Regione Liguria hanno impugnato i provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 relativi all'avviso per l'individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 163/06 per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio ligure. Le ricorrente premettevano le vicende relative alla disciplina del servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Liguria. In particolare le ricorrenti evidenziavano come, in Liguria, il settore del trasporto pubblico locale fosse stato disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 la quale all'art. 3, in attuazione dell'art. 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, ha introdotto per la prima volta nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, la nozione di ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale (definito anche bacino unico regionale per il trasporto) coincidente con l'intero territorio ligure. Le ricorrente evidenziavano inoltre come il bacino unico regionale per il trasporto fosse attribuito alla gestione unitaria delle Regione mediante la costituzione di una agenzia regionale, avente tra le sue funzioni anche quello di affidare i servizi per l'intero ambito con funzione di stazione appaltante nonche' di gestione dello stipulando contratto di servizio con il gestore. In quest'ottica il compito immediato della Agenzia e' stato individuato nell'espletamento delle procedure competitive ad evidenza pubbliche per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. L'affidamento ai sensi dell'art. 14 dovra' essere effettuato in un unico lotto relativo al territorio dell'ATO e potra' avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario. Le ricorrenti evidenziavano come la citata legge regionale fosse stata oggetto, ancora prima della sua entrata in vigore delle critiche dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (parere 6 marzo 2014 n. 1116). La legge regionale 33/13 e' stata successivamente modificata dalla l.r. 5 agosto 2014 n. 18 che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per la costituzione dell'Agenzia e al 31 dicembre 2015 il termine per la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Le ricorrenti evidenziavano inoltre come la Regione avesse espresso l'avviso che la individuazione del gestore dovesse avvenire con una gara ad evidenza pubblica (relazione in merito all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 34 comma 20, decreto-legge 179/12, approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2014 n. 789). Le ricorrenti esponevano come, in realta', l'Agenzia disattendendo tali indicazioni avesse inteso affidare i servizi di trasporto pubblico locale mediante gara informale pubblicando un avviso di manifestazione alla partecipazione alla gara. Tale atto e' stato impugnato con l'odierno ricorso. I motivi di gravame sono stati rubricati e dedotti come segue: 1) violazione dell'art. 18 decreto legislativo 422/1997, della deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2014 n. 789, eccesso di potere per sviamento, violazione del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza dell'azione amministrativa, in quanto pur essendo stato escluso dall'affidamento il servizio ferroviario nondimeno l'avviso ha richiesto tra i requisiti di capacita' tecnica il possesso delle licenza ferroviaria di cui al decreto legislativo 188/03;

    2) illegittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1 e 14 l.r. 33/13 per violazione degli articoli 97, 117, comma 2 lettera e) ed s) Costituzione e per violazione degli articoli 117 comma 1 Costituzione e 49 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione dell'art. 3-bis decreto-legge 138/11...

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