n. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2014 -

IL CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Quint

  1. Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2014, proposto dalla Societa' Mapia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Bux, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

    Contro Comune di Acquaviva delle Fonti;

    Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione in Roma, via Barberini 36;

    Nei confronti di Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Turi;

    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione II, n. 811/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento della gestione del canile comunale. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista, in particolare, la sentenza non definitiva della Sezione 11 dicembre 2014, n. 6103;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Berardengo, per delega di Bux, e Scattaglia;

    La M.A.P.I.A. s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia impugnando il bando, pubblicato il 3 aprile 2013, della gara indetta dal comune di Acquaviva delle Fonti per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale (canile rifugio e sanitario), del quale la societa' era gestore uscente, nella parte in cui tale atto restringeva la partecipazione alla procedura selettiva alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale. E poiche' la gara si era conclusa, subito dopo, con l'affidamento del servizio all'associazione animalista "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Turi BA", anche tale aggiudicazione veniva investita dall'impugnativa. Dal momento che la clausola di bando in contestazione era sostanzialmente riproduttiva dell'art. 14, della L.R. n. 12/1995, come modificato dalla L.R. n. 4/2010, la ricorrente denunziava anche l'incostituzionalita' del comma 2 bis di tale articolo con riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Carta. La Regione Puglia si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. All'esito il Tribunale adito, con la sentenza n. 811/2014 in epigrafe, respingeva il ricorso. La societa' soccombente insorgeva indi avverso tale decisione proponendo appello a questa Sezione, con il quale riproponeva le proprie domande, doglianze e prospettazioni, contestando gli argomenti sulla base dei quali il primo Giudice le aveva disattese. La Regione Puglia resisteva anche in questo grado di giudizio all'impugnativa avversaria, deducendo l'infondatezza dell'appello e concludendo per la sua reiezione. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2014 la causa e' stata trattenuta in decisione. 1. La Sezione, che con separata sentenza non definitiva 11 dicembre 2014 n. 6103 ha respinto tutti i motivi d'appello diversi da quello oggetto, in questa sede, di residuo scrutinio, ritiene di sollevare con la presente ordinanza, anche alla luce della corrispondente eccezione della parte ricorrente, la questione di' legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, l. reg. Puglia 3 aprile 1995 n. 12 - Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo - come introdotto dall'art. 45, l. reg. Puglia 25 febbraio 2010 n. 4, comma in base al quale: "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture;

    la gestione e' esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute". Tale norma e' stata espressamente riprodotta nella clausola di bando oggetto del giudizio principale, e, come tale, e' stata contestata in ragione del rapporto conflittuale in cui si pone rispetto alla regola di legge statale recata dall'art. 4, comma 1, l. 14 agosto 1991 n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, comma che e' stato dapprima sostituito dal comma 829 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2006 n. 296 e, in seguito, modificato dai commi 370 e 371 dell'art. 2, l. 24 dicembre 2007, n. 244. La pertinente norma statale dispone quanto segue: "I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle ricorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti". Quest'ultima disposizione, dettata in tema di accesso dei "Privati" alle convenzioni per la gestione dei canili, e' suscettibile di essere riguardata quale regola posta a tutela della concorrenza, o se non altro, ma in ultima analisi, quale principio fondamentale inerente alla materia oggetto della fonte legislativa regionale. Con tale previsione il legislatore statale ha espresso con sufficiente chiarezza l'intenzione di non operare alcuna riserva in favore delle predette associazioni, ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti, a tutela appunto della concorrenza, anche ogni altro soggetto privato (pur con il temperamento costituito dalla inserzione nelle loro strutture di volontari delle associazioni stesse per la gestione di specifiche aree di attivita'). Viceversa, l'art. 14, comma 2 bis, l. reg. Puglia n. 12 del 1995 - introdotto dalla l. reg. n. 4 del 2010 posteriormente alla novella legislativa statale del 2007 - denota l'intenzione del legislatore regionale di riservare alle associazioni iscritte a tale Albo la gestione sia dei canili sanitari che dei canili rifugio (dei quali si occupano, rispettivamente, gli artt. 8 e 9 della stessa l. reg. n. 12 del 1995), che i Comuni non intendano esercitare in proprio. 2. La...

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