n. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2015 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C9570), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1219 del 28 settembre. 2015 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (CF.MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org). Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 124 del 7 agosto 2015 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015: dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2;

dell'art. 23, comma 1;

dell'art. 11, comma 1, lett a), b), p.to 2), lett. c), p.ti 1 e 2, lett. e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), e comma 2;

dell'art. 16, commi 1 e 4;

dell'art. 17, comma 1, lett. a), b), e), d), e), f), l), m), o), q), r), s), t);

dell'art. 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), punti da 1 a 7;

dell'art. 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t), u);

Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2, nonche' dell'art. 23, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per violazione degli articoli 5, 81, 117, II, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. L'art. 1, comma 1, reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il cui ambito di applicazione si estende anche alle Regioni. In particolare, alla lettera b) tra i criteri e principi direttivi prevede: «b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first), nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione». Alla lettera c) poi dispone «garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wifi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID;

garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;». Alla lettera g) stabilisce: «favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita' mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni». In questi termini, le suddette disposizioni, trascendono la mera funzione del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, assegnata dall'art. 117, II comma, Cost. alla competenza esclusiva statale. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, l'accezione da attribuirsi all'inciso «coordinamento informativo» tipizzato alla lett. r) dell'art. 117, II comma, Cost. e' da intendersi Quale mero «coordinamento tecnico» (ex plurimis, Coste cost. nn. 17 del 2004, 36 del 2004 e 35 del 2005). E' pertanto acquisizione pacifica che la competenza statale in materia di «coordinamento informativo» debba essere intesa quale «potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilita' tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» (cosi' Corte cost. n. 17 del 2004). Al contrario, le disposizioni impugnate invadono vari ambiti competenziali di pertinenza regionale in materia, ad esempio, di sanita', turismo, attivita' di impresa e organizzazione amministrativa regionale, incidendo unilateralmente con prescrizioni che prevedono, tra le altre, che i decreti delegati debbano: «ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi» mediante «l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione» (lett. b);

che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti

(lett. c);

l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni

(lett. g). Lungi dal collocarsi nell'alveo della definizione di regole tecniche, le disposizioni in esame sembrano piuttosto riferirsi all'esercizio di un potere di indirizzo politico trasversale a materie la cui spettanza, come gia' ricordato, e' senza alcun dubbio regionale. E' cosi', ad esempio, riguardo all'ipotesi di ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi incidendo sull'organizzazione e le procedure interne a ciascuna organizzazione (art. 1, comma 1, lett. b), cosi' come riguardo alla scelta relativa all'introduzione di «modalita' specifiche e peculiari» ai fini dell'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese (lett. g). In questo modo le disposizioni impugnate, stabilendo una serie di prescrizioni innovative destinate a interessare tutti i procedimenti amministrativi con cui l'amministrazione regionale e locale si rapporta con cittadini e imprese, determinano una generalizzata interferenza con ambiti materiali di competenza costituzionalmente assegnati alle Regioni ai sensi degli artt. 117, III e IV comma, e 118 della Costituzione, tra i quali la sanita', il turismo, i procedimenti amministrativi relativi all'attivita' di impresa. Se la direzione del processo di riforma, quella di favorire una maggiore digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, e' senz'altro condivisibile, va tuttavia osservato che non prevedendo, in violazione del principio di leale collaborazione, un adeguato coinvolgimento delle Regioni, l'intero processo si espone a seri rischi sia di diseconomie che di inefficacia. Infatti, nonostante le descritte interferenze con le materie regionali, evidentemente non risolvibili con il mero criterio della prevalenza del legislatore statale, l'art. 1, al comma 2, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, solo «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», da rendere «nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere». Le violazioni costituzionali del principio di leale collaborazione sono quindi molteplici: i) innanzitutto viene previsto un termine eccessivamente breve: come precisato da questa Ecc.ma Corte «costituisce un insuperabile motivo di illegittimita' costituzionale la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve» (sent. n. 274 del 2013) (che nel caso di specie era di 60 gg.!);

ii) anche a prescindere da questo aspetto, e' di ogni evidenza che il suddetto parere costituisce uno strumento di partecipazione inidoneo ad assicurare una adeguata ponderazione degli interessi e delle esigenze delle autonomie. Questa Ecc.ma Corte nella sent. n. 31 del 2005 ha, infatti, stabilito che: «La previsione del mero parere della Conferenza unificata non costituisce, nella specie, una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Per quanto l'oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, cui rinvia la disposizione in esame, sia riconducibile, nei limiti esposti, alla materia del «coordinamento informativo statistico e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT