n. 93 SENTENZA 7 marzo - 4 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2015, depositato il 22 ottobre 2015 e iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diversi articoli della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche». 1.1.- In primo luogo, il Governo impugna i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, i quali cosi' recitano: «2. La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e' di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, puo' essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, societa' a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo. 3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato puo' essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le societa' miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicita' dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 [...]». Tali disposizioni sarebbero viziate sotto tre differenti profili. 1.1.1.- La previsione di un'asimmetria tra l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato (in seguito, anche SII), per il quale non e' stabilito alcun termine di durata, e l'affidamento a privati mediante procedura di evidenza pubblica, ristretto nel termine massimo di nove anni, eccederebbe dalle competenze di cui all'art. 14, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana, di seguito: statuto della Regione siciliana), violando: - l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in quanto l'affidamento in house a tempo indeterminato contrasterebbe con il principio secondo cui il servizio deve essere organizzato in modo da garantire il recupero dei costi;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonche' in riferimento all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), dai quali si desumerebbero i principi di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa privata e di recupero dei costi;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non ammetterebbe discriminazioni in base alla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 151, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006 e 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, i quali attribuiscono all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) il compito di predisporre la convenzione tipo della gestione, definendo anche «la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni»;

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana, dato che il principio del recupero dei costi costituirebbe una «norma di grande riforma economico-sociale». 1.1.2.- L'art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che gli enti di diritto pubblico cui e' possibile affidare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro attivita' in prevalenza nei confronti dell'ente affidante, non rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento in house. Per questo motivo, la disposizione violerebbe: - l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE. 1.1.3.- L'art. 4, comma 3, garantirebbe un regime di favore per l'affidamento in house rispetto all'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, dovendo, il soggetto affidante che sceglie questo secondo sistema, assolvere a uno speciale onere motivazionale. E' prevista, infatti, una «previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicita' dell'affidamento». La disposizione violerebbe: - l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede analogo onere motivazionale;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE, in quanto secondo il diritto dell'Unione europea l'affidamento in house rappresenta una «eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara», come affermato da questa Corte nella sentenza n. 325 del 2010;

1.2.- L'art. 4, comma 4, recita: «Nell'ipotesi di affidamento prevista dal comma 3 i bandi di gara prevedono, a pena di nullita', che: a) le condizioni economiche dell'affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del servizio;

  1. il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per piu' di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per piu' di un giorno, l'affidatario e' tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fideiussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera». Avverso tale previsione il Governo articola tre ordini di censure. 1.2.1.- Nel porre a carico dell'affidatario ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore, la disposizione contrasterebbe con il principio, di derivazione comunitaria, di copertura dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestione. Ne conseguirebbe la violazione: - degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE, all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE;

    - dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

    - dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154, comma l, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, commi 11 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, e agli artt. 2, lettera e), e 3, comma l, lettera c), del d.P.C.m. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). 1.2.2.- La disposizione censurata colliderebbe, in secondo luogo, con l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo: «i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze» (comma 2, lettera e);

    nonche' «le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile» (comma 2, lettera o). 1.2.3.- Nella parte in cui prevede condizioni per l'affidamento del servizio tramite procedure di evidenza pubblica ulteriori e piu' rigorose rispetto a quelle previste per l'affidamento in house, la disposizione regionale renderebbe eccessivamente difficile l'organizzazione di un servizio in grado di recuperare efficacemente i costi nel corso di una gestione gia' di se' molto breve (avente durata massima di nove anni), determinando una disparita' di trattamento tra situazioni analoghe. La norma si porrebbe quindi in contrasto con: - l'art. 3, primo comma, Cost., in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza;

    - l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

    - l'art. 117, secondo comma, lettera e)...

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