n. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in materia dl produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione;

e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015. Fatto 1. La legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», e' composta di undici articoli contenenti modifiche di leggi regionali inerenti diverse materie. In particolare, l'art. 5 della legge regionale in esame, intitolato «Disposizioni finanziarie», comma 12, dispone «Le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)) in funzione delle quali al personale non dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano, per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, cosi' come prevista dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014». Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua apposita copertura finanziaria, la disposizione suddetta contrasta con la vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato. L'art. 8 della legge regionale in esame e' intitolato «Disposizioni non finanziarie»;

il comma 13 di tale articolo apporta modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma 4 dell'articolo 53-bis e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuita' della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT