n. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 2014 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' della Legge Regionale della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre 2014 pubblicata sul BUR n. 103 del 28 ottobre 2014 recante: «Modifica della Legge regionale 6 settembre 1991 n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» Motivi Con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30, recante «Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» la Regione Veneto ha dettato disposizioni in materia linee e impianti elettrici. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, che sostituisce il comma 6, dell'articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 («Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt») presenta profili di incostituzionalita'. Ed invero, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 stabilisce che: «6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato ne' incremento della potenza gia' autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.» La nuova disposizione regionale inserisce, quindi, nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, una esenzione dall'autorizzazione, oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche per tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri. La norma regionale non specifica se nella fattispecie «linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» siano inclusi anche gli elettrodotti facenti parte della Rete di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT