n. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sezione prima ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 614 del 2014, proposto da Solon s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 41/A;

Contro: Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto in Bari, al Lungomare N. Sauro n. 31;

Azienda sanitaria locale Bari, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Puglia;

Nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni;

Per l'annullamento: della violazione da parte della regione Puglia del termine di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 per la conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione unica avviato da Solon s.p.a. con istanza prot. n. 38/4560 del 24 aprile 2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7,5264 MW e delle relative opere infrastrutturali di connessione sito in Contrada Lezzi nel comune di Turi;

nonche' per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno;

dell'insussistenza del diritto all'escussione della polizza fideiussoria di Solon s.p.a., rilasciata da Fondiaria SAI s.p.a. a far data dal 18 gennaio 2011, in favore della regione Puglia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli articoli 79, comma 1, codice di procedura amministrativa, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avvocati Sergio De Giorgi, per delega dell'avv. Andrea Sticchi Damiani;

Tiziana Teresa Colelli;

Fatto 1. La societa' ricorrente ha presentato, in data 24 aprile 2008, istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - fotovoltaica - di potenza nominale pari a 8,820 MW, in Contrada Lezzi nel comune di Turi, successivamente rilasciata con determina del dirigente servizio energia, reti e infrastrutture della regione Puglia n. 39 del 4 febbraio 2011 (sia pure limitatamente a 7,5264 MW). Ha evidenziato ricorso che l'impianto assentito non e' stato tuttavia realizzato, non risultando l'intervento programmato piu' conveniente a causa del sopravvenuto mutamento normativo, determinato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successivo decreto ministeriale 5 maggio 2011 (cd. Quarto conto energia), con cui e' stato ridefinito il sistema delle incentivazioni per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. La ricorrente ha rimarcato che solo a causa del colposo ritardo della regione Puglia nella conclusione del procedimento e' venuta meno la possibilita' di usufruire degli incentivi statali e che, ove la procedura si fosse conclusa nel termine massimo previsto, l'impianto in questione sarebbe stato senz'altro realizzato ed entrato in esercizio in tempo utile per poter accedere liberamente alle tariffe incentivanti stabilite dal decreto ministeriale 6 agosto 2010. 1.1. Alla luce dei fatti riportati, Solon ha chiesto accertarsi l'inadempimento della regione Puglia rispetto all'obbligo di conclusione del procedimento nei termini di legge ed il conseguente diritto al ristoro del danno da ritardo subito. 1.2. La prefata societa' ha peraltro chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto della regione all'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Fondiaria SAI s.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), legge della regione Puglia n. 31/2008 per l'ipotesi, poi verificatasi, di mancata realizzazione dell'impianto. In relazione a detta domanda la ricorrente ha evidenziato il contrasto della richiamata normativa regionale con il quadro costituzionale - in particolare con gli articoli 3, 41 e 117, comma 3, Costituzione - nella parte in cui sembrerebbe collegare al mero fatto storico della mancata realizzazione di un impianto assentito, l'escussione di una polizza fideiussoria specificamente richiesta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, in aggiunta a quella prevista dalle linee guida nazionali a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi. 2. Si e' costituita in giudizio la regione Puglia che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. 3. Le parti hanno svolto difese in vista e nel corso dell'udienza del 13 gennaio 2016, all'esito della quale la causa e' stata trattenuta per la decisione. 4. Con sentenza n. 261 del 24 febbraio 2016 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ha respinto l'istanza risarcitoria avanzata da Solon in via principale, stabilendo altresi' di rimettere con separata ordinanza alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c) della legge regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, commi 1, 2, lettera m), e 3, della Costituzione, ritenendola rilevante al fine delle ulteriori statuizioni e non manifestamente infondata. Diritto 1. Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue in diritto. 1.1 Il collegio non ignora che questione analoga a quella innanzi prospettata e' gia' stata sottoposta all'esame della Corte costituzionale (nel giudizio di legittimita' costituzionale iscritto al n. 1105 del registro ricorsi 2008, promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri) sia pure con piu' ampio riferimento alla «lunga serie di impegnative condizioni alle quali la legge regionale subordina l'autorizzazione regionale», previste sia al comma 1 (in relazione alla fase della convocazione) che al comma 2 (in relazione agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione unica) del su citato art. 4, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione. Tuttavia la stessa e' stata giudicata inammissibile...

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