n. 93 ORDINANZA 6 - 22 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, commi 2 e 4 (recte: secondo e terzo comma), del codice di procedura civile promosso dal Giudice di pace di Campana, nel procedimento vertente tra A.M.A. e il Comune di Melissa, con ordinanza del 29 aprile 2015, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che il Giudice di pace di Campana, con ordinanza del 29 aprile 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e quarto comma (recte: secondo e terzo comma), del codice di procedura civile, nella parte in cui attribuiscono la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui e' stata commessa, con conseguente rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza;

che, secondo il giudice a quo, A.M.A. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione di norme del codice della strada, accertata dalla Polizia municipale del Comune di Melissa nel territorio di quest'ultimo, e nel giudizio - precisa l'ordinanza di rimessione - «si costituiva ritualmente» l'opposto, eccependo «l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente il Giudice di pace di Crotone (Kr) quale foro del luogo di commissione della violazione, in Torre Melissa (Kr)», e chiedendo «pronunciarsi declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice di pace di Crotone»;

che, a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT