n. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 dicembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli. 13, 15 comma 4 e 23 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017 pubblicata nel BUR n. 42 del 25 ottobre 2017 recante: «Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2017. Con la legge regionale n. 34 del 25 ottobre 2017 indicata in epigrafe, che consta di 40 articoli , recante - Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare - la Regione Friuli Venezia Giulia a statuto speciale ha dettato disposizioni «..in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale ) disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendo la riduzione della produzione e assicurando le piu' alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela di salute dei cittadini» (art. 1). E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti Motivi Occorre premettere che la legge regionale, recante una disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare, eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia (l.c. n. 1/1963), con particolare riferimento agli articoli 13, 15, comma 4, e 23 norme che si pongono in contrasto, rispettivamente, con gli articoli 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006, eccedendo, pertanto, dai limiti di cui all'art. 4 (1) , comma primo, dello Statuto di autonomia, risultando invasive della competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma statutaria richiamata, infatti, non attribuisce alla Regione competenze in materia e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell'ambiente ed ecosistema» riservata in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato ex multis sentenze n. 34 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n 331 e n 278 del 2010 e n. 91 e n. 10 del 2009) affermandosi che «la tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che pertanto le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina delle Regioni anche...

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