n. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre 2017 -

Ricorso ex art. 127, Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 16, commi 3 e 4;

17, comma 3;

18, commi 2, 6 e 7;

19, comma 2;

e 20, commi 1, 3, 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17, recante «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42/I-II del 17 ottobre 2017, supplemento n. 3, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 11 dicembre 2017. Con la legge provinciale n. 17 del 13 ottobre 2017 indicata in epigrafe, che consta di quarantotto articoli, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni in materia di valutazione ambientale per piani, programmi e progetti. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi. Occorre premettere che la legge provinciale n. 17/17 indicata in epigrafe, reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, che spaziano dalla VAS, alla VIA, all'AIA contiene norme che eccedono dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale di autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma 2, lettere m) ed s) della Costituzione. Con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e' stata modificata la parte II e i relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente) per adeguare la normativa nazionale alla direttiva n. 2014/52/UE. Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualita' della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilita' delle stesse anche in formato elettronico (considerando n. 3 e n. 18). Il decreto legislativo n. 104/2017 citato e' stato adottato ai sensi della legge delega n. 114 del 9 luglio 2015 che, all'art. 1, prevede il recepimento, tra le altre, della direttiva n. 2014/52/UE e, all'art. 14, detta i seguenti principi e criteri specifici che il Governo e' tenuto a seguire per il recepimento: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

  1. rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

  2. revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

  3. destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile. Inoltre il decreto sostituisce l'art. 14 della legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'art. 26 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nel procedimento di VIA. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16 maggio 2017. Nel rispetto di tale previsione il decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Tra le novita' piu' significative introdotte dal citato decreto legislativo vi e' una nuova definizione di «impatti ambientali», modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio. Le norme della legge provinciale n. 17/2017 indicate in epigrafe eccedono dalle competenze legislative statutarie di cui agli articoli 8, 9 e 10, contenuti nel capo III (che elenca le funzioni delle province) dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 1. L'art. 16, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 17/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, con riferimento all'art. 19, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006 citato. L'art. 16, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano dispone quanto segue: «L'Agenzia puo' richiedere, per una sola volta, al proponente integrazioni documentali o chiarimenti da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso il termine per la pronuncia e' sospeso fino al deposito della documentazione...

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