n. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2017 -

TRIBUNALE DI TERAMO Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari Domenico Canosa, letta la richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento indicato in epigrafe, nell'ambito del quale riveste la qualita' di persona sottoposta ad indagini M M per il delitto di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577 comma 1, n. 1 c.p. (consumato nel luglio 2015);

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 9.02.2017, ha pronunciato la seguente ordinanza avente ad oggetto il rilievo d'ufficio della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 lett.

  1. D.Lg.vo n. 274/2000 (come modificato dall'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119), in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.;

    1. In punto di fatto, deve preliminarmente evidenziarsi che, a seguito di querela sporta da B. V. (in qualita' di genitore del minore M. A. ), M. M. veniva iscritto nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 571 c.p., per avere, nel mese di luglio 2015, colpito con un violento schiaffo il figlio A. alla coscia, «cagionandogli grave dolore e provocandogli una tumefazione con lo stampo delle dita sull'arto» (cfr., denuncia-querela, in atti). All'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ritenendo gli elementi acquisiti inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. In relazione a detta istanza, il difensore della persona offesa presentava motivata opposizione. Questo giudice, ritenuta ammissibile quest'ultima, fissava l'udienza camerale del 22.09.2016. Sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, emetteva in data 27.9.2016 ordinanza ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p., del seguente testuale tenore: «Ritiene questo Giudice - peraltro conformemente a quanto sostenuto dallo stesso difensore della p.o. in sede di opposizione alla richiesta di' archiviazione e, limitatamente alla qualificazione giuridica da attribuirsi al fatto, anche dal difensore dell'indagato - che il fatto, consistito nel colpire con uno schiaffo il figlio minore M A a seguito del quale quest'ultimo riportava, una tumefazione sulla coscia, debba essere riqualificato giuridicamente ai sensi degli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577, comma 1, n. 1 c.p. Ed invero, non sono minimamente evincibili gli elementi integratrici del disposto penale ipotizzato dalla Pubblica Accusa, avuto precipuo riguardo allo scopo correttivo e/o educativo perseguito nel caso di specie dell'indagato - il quale, secondo quanto indicato dalla querelante, ha adoperato la violenza solo a titolo ritorsivo in ordine alla volonta' manifestatagli dal proprio figlio di restare al mare -. Del resto, e fondamento della possibilita' di diversamente qualificare il fatto ad opera del giudice per le indagini preliminari, puo' richiamarsi l'orientamento di legittimita' - peraltro dettato per una situazione obiettivamente meno favorevole per l'indagato rispetto a quella attuale -, secondo cui «Non costituisce atto abnorme, ne' in alcun modo e' impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nei rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione» - Cass., Sez. Sentenza n. 31912 del 07/07/2015 Cc. (dep. 21/07/2015) Rv. 264509 -. Cio' precisato, deve ritenersi che non possa, quantomeno allo stato, esprimersi un giudizio di infondatezza con riferimento alla situazione oggetto di querela ad opera di B. V. , apparendo necessario espletare le seguenti ulteriori indagini: assumere nuovamente a ss.ii, in maniera articolata B. V. al fine di farsi puntualmente specificare le seguenti circostanze: se M. M. sa il padre naturale o adottivo dei piccolo M. A.;

    se, in occasione della constatazione della tumefazione quale conseguenza dello schiaffo, ebbe a ricorrere alle cure ospedaliere, avendo cura, altresi', di farsi consegnare dalla medesima eventuale certificazione, sanitaria rilasciata in tale occasione al minore;

    in caso di assenza di certificazione sanitaria, la durata, nel caso di specie, dello stato di malattia (alterazione o tumefazione) conseguente allo schiaffo;

    p.q.m. previa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577 comma 1 n. 1 c.p. commesse in nel luglio 2015, indica al p.m. le nuove indagini di cui in parte motiva, da compiersi entro il termine di mesi uno dalla comunicazione del presente provvedimento». 2. Dando attuazione alla citata ordinanza, il Pubblico Ministero modificava la qualificazione giuridica del fatto nei termini indicati e delegava alla polizia giudiziaria l'escussione di B. V. la quale evidenziava come l'indagato fosse il padre naturale dei minore M. A. e che la tumefazione conseguenza dello schiaffo, descritta come avente un colore «rosso vivo» (evincibile anche dalla documentazione fotografica allegata alla querela), aveva avuto una durata pari a circa dieci giorni. All'esito dell'attivita' integrativa d'indagine, il pubblico Ministero rinnovava la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avverso la quale non veniva presentata ulteriore opposizione e questo giudice, non ritenendo (anche per quanto di qui a poco si dira') la richiesta accogilbile de plano, fissava udienze camerale ai sensi dell'art. 409 comma II c.p.p. anche al fine di garantire il contraddittorio delle parti in ordine all'eventuale adozione di un provvedimento di archiviazione per «particolare tenuita' del fatto», ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 comma 1 bis c.p.p. e 131 bis c.p. A quell'udienza, previa verifica della regolarita' delle comunicazioni e notificazioni alle parti, in considerazione dell'assenza dell'indagato, della persona offesa e del di lei...

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