n. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2016 -

LA CORTE MILITARE DI APPELLO Prima Sezione Composta dai Signori: 1. Dott. Francesco Ufilugelli Presidente 2. Dott. Mauro de Luca Giudice - Estensore 3. Dott. Gioacchino Tornatore Giudice 4. Col. E.I. Sergio Marrone Giudice 5. T. Col. E.I. Paolo Odina Giudice ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento a carico di: P. F. a il: e residente a in via n. effettivamente domiciliato presso l'Avv. Valeria Bonfiglio con studio in Roma Viale Mazzini n. 88, 1° caporal maggiore E.I. in servizio presso il Osserva I. Questa Corte e' chiamata a giudicare in ordine all'appello presentato dalla difesa del sunnominato imputato, il quale e' stato in primo grado condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata (articoli 226,47 n. 2 c.p.m.p.;

81 cpv c.p.) ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Rileva la Corte che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67" al Capo I, "Abrogazione di reati e modifiche al codice penale", con l'art. 1 "Abrogazione di reati", ha abrogato, tra gli altri, il reato di "ingiuria" previsto dall' art. 594 cod. pen. Con il successivo art. 2 il citato d.lgs. ha, poi, introdotto una serie di modifiche al codice penale e, per quel che ha rilievo nel presente procedimento, in particolare al comma 1 lett. g), ha stabilito che all'art 596 c.p., concernente l'esclusione della prova liberatoria: «1) al comma primo, le parole "dei delitti preveduti dai due articoli precedenti sono sostituiti dalle seguenti: "dal delitto previsto dall'articolo precedente";

2) al comma quarto, le parole "applicabili le disposizioni dell'art. 594, primo comma, ovvero dell'art. 595, primo comma sono sostituite dalle seguenti: "applicabile la disposizione dell'art. 595, primo comma"»;

al comma 1 lett. h) ha disposto che «all'art. 597, comma primo, le parole "I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili" sono sostituite dalle seguenti: "Il delitto previsto dall'art. 595 e' punibile"»;

al comma 1 lett. i) ha stabilito che «all'art. 599: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Provocazione.";

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole "dagli articoli 594 e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo"». Il Capo II del d. lgs. 7/2016, denominato «Illeciti, sottoposti a sanzioni pecuniarie civili», nel prevedere all'art. 3 la «Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie» ha, poi, disposto che: «1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 2. Si osserva la disposizione di cui all'art. 2947, primo comma, del codice civile». Con il successivo art. 4 del decreto si sono, quindi, individuati gli «Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie» e si e' stabilito che: «1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b), c), d), e), f) omissis;

  1. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso». Con l'art. 5 il decreto ha, inoltre, stabilito i «Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie», mentre nel successivo art. 6 si e' provveduto a fissare i criteri temporali relativi alla «Reiterazione dell'illecito». Quanto al procedimento, l'art. 8 del d.lgs. 7/2016 la disposto che le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno e che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa;

infine, si e' previsto che anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del capo II. La disciplina delle modalita' di pagamento della sanzione e di devoluzione del provento della stessa a favore della Cassa delle ammende, Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di' sanzioni pecuniarie segue negli articoli finali (articoli 9-11) del testo del decreto in esame che si conclude con l'art. 12 che reca le disposizioni transitorie, in pratica attuative dei principi vigenti in tema di successione di leggi penali, specificatamente di quello del favor rei, in quanto prevede che: «1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale». Seguono all'art. 13 del d. lgs.7/2016 le disposizioni finanziarie. II. Dunque, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 del decreto legislativo n. 7 del 2016 e' entrato in vigore, a decorrere dal 6 febbraio 2016, l'intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n. 67/2014 (art. 2). Sempre in attuazione della legge delega n. 67/2014, inoltre, con il successivo decreto legislativo n. 8/2016 si e' completata la depenalizzazione con la trasformazione di numerose fattispecie di reati minori (per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, oppure puniti con pene detentive, sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie) in illeciti amministrativi. Puo', quindi, convenirsi che la depenalizzazione sopra richiamata abbia una portata generale - gli ultimi provvedimenti organici risalgono alle leggi n. 689/1981 e n 205/1999 - in quanto realizza un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e, per la prima volta, del diritto civile. Per quanto concerne piu' specificamente la depenalizzazione "civile", va posto in rilievo che se la abrogazione in esame ha coinvolto fattispecie datate, come quella prevista dall'art. 647 c.p. ("Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose, avute per errore o caso fortuito"), essa ha pero' riguardato anche reati di un certo rilievo come la "Falsita' in scrittura privata" (art. 485 c.p.) e, per l' appunto, quello di "Ingiuria" per il quale, quindi, con riguardo ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 7/2016 va dichiarato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT