n. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Campania n. 30 del 9 ottobre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 74 del 9 ottobre 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 2017, per contrasto con gli articoli 117, comma 3, e 120 della Costituzione. Fatto In data 9 ottobre 2017 e' stata pubblicata, sul n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la legge regionale n. 30 del 9 ottobre 2017, recante «Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute». Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali, nonche' illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. La legge della Regione Campania n. 30 del 9 ottobre 2017, «Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute», con l'art. 2, comma 2, ha deliberato la predisposizione di un Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, attraverso il quale, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, si prevede la realizzazione di una serie di misure finalizzate alla prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, «in accordo con le indicazioni delle Linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno». In particolare, i successivi commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge che qui si impugna chiariscono che «3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti: a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunita';

  1. l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;

  2. la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;

  3. il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attivita' lavorativa;

  4. la tutela dei non fumatori;

  5. la promozione di servizi, iniziative, progetti locali dedicati presso i Centri territoriali per la disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN). 4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2». In tal modo operando, tuttavia, la Regione si pone in evidente contrasto con le attribuzioni del commissario per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario, e, conseguentemente, con le disposizioni costituzionali indicate in epigrafe. 2.1. Giova rammentare pregiudizialmente che, a seguito della nota, gravissima e generalizzata situazione di disavanzo in materia sanitaria che affliggeva ed affligge le regioni italiane - che alla spesa sanitaria devono far fronte - con l'art. 1, comma 180 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) veniva prevista la possibilita' di stipulare accordi tra le regioni in situazione di sofferenza e i Ministeri della salute e dell'economia e finanze volti ad individuare «gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza». 2.2. Con la successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 venivano stabilite le modalita' per il monitoraggio della effettiva realizzazione degli obiettivi di cui agli obblighi assunti dalle regioni con i detti accordi: in particolare, veniva anche prevista una specifica attenzione alla realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale della prevenzione. 2.2. In questo contesto era quindi concluso, in data 13 marzo 2007, un Accordo sul piano di rientro per il triennio 2007-2009 tra la Regione Campania e le amministrazioni statali. 2.3. La Regione non rispettava tuttavia gli impegni assunti nell'Accordo. Pertanto il Governo, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (1) , con delibera del 24 luglio 2009 procedeva alla nomina di un commissario ad acta per la puntuale attuazione del piano di rientro. 2.4. A seguito del protrarsi dello stato di commissariamento - per il mancato completo realizzarsi degli obiettivi cui e' legata la cessazione dello stato di emergenza - e in forza della successione di varie disposizioni regolanti la materia, in forza della delibera del Consiglio dei ministri del 10...

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