n. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it, Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Catanzaro, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria del 7 ottobre 2014 n. 20 recante: «Modifiche ed integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9» limitatamente all'articolo 3, comma 1, lettera d). L'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014, sostituendo il comma 10 dell'art. 7 della l. r. n. 45 del 2012, prevede che «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06 per come modificato dall'art. 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale n. 748 del 4 novembre 2009». La disposizione della legge regionale sopra trascritta presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti Motivi 1. Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, relativamente all'esclusione dei citati piani dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA, non risulta corretto in quanto la norma statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Inoltre, l'articolo in esame non risulta conforme alla disciplina nazionale di riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude tout court e a priori la sottoposizione dei piani di gestione forestale ed i piani poliennali alla valutazione stessa. Si premette che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, i piani di gestione forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale. Tale principio ha trovato attuazione con la disciplina statale contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 152/06 ove si prevede l'esclusione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione caso per caso della riconducibilita' dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali a tale tipologia potra' condurre ad una loro sottrazione alla procedura di VAS. Non risulta infatti coerente con la citata disciplina statale la...

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