n. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2018 -

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI Il Tribunale per i minorenni, riunito in Camera di consiglio in persona dei signori: dott. Riccardo Greco, Presidente;

dott.ssa Roberta Savelli, Giudice relatore;

dott.ssa Paola Buccarella, Giudice onorario;

dott. Nicola Tullo, Giudice onorario. All'esito della Camera di consiglio del 21 gennaio 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito della procedura concernente l'istanza, presentata dall'avv. Valeria Ariodante, volta ad ottenere la liquidazione degli onorari per l'attivita' professionale svolta quale difensore d'ufficio di persona irreperibile, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore A. N. In fatto Con ricorso depositato l'11 aprile 2016, il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Bari chiedeva che il Tribunale dichiarasse lo stato di adottabilita' del minore A. N. ;

il giudice professionale delegato, con decreto del 28 aprile 2016, nominava difensore d'ufficio della madre del minore, A. M., ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 4, e 10 comma 2 legge n. 184/83 l'avv. Scalone Maria Rosa;

successivamente, preso atto dell'avvenuta cancellazione del suddetto avvocato dalla lista degli avvocati abilitati al patrocino a spese dello Stato, e della conseguente richiesta di' revoca dalla nomina a difensore d'ufficio dalla stessa formulata, in data 27 giugno 2106 nominava difensore d'ufficio della genitrice del minore l'avv. Valeria Ariodante. La notifica del decreto con il quale veniva fissata la data per la contestazione dello stato di abbandono alla genitrice del minore, stante l'irreperibilita' di' quest'ultima (quale attestata dalla polizia municipale di Bari, con verbale del 15 giugno 2016), veniva effettuata ex art. 143 c.p.c.. Concluso il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore N., il difensore d'ufficio, avv. Valeria Ariodante, avanzava istanza volta ad ottenere la liquidazione dei compensi per l'attivita' professionale prestata quale difensore d'ufficio della parte irreperibile, A. M. In diritto L'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 prevede testualmente che: «Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84;

  1. le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte...

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