n. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI VICENZA Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di: dr. Marcello Colasanto, Presidente;

dr. Antonio Picardi, Giudice;

dr. Giuseppe Limitone, Giudice rel. Visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 190/2014, nella procedura prefallimentare instaurata da Cattel Catering spa con l'avv. Elisa Filippi di Vicenza;

Nei confronti di Tata snc di Marchioro Silvia &

  1. resistente;

Sentita la relazione del giudice incaricato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Premessa. Inquadramento storico. Si intende porre in discussione la legittimita' costituzionale della norma che prevede la soggezione al fallimento di una persona fisica, quale titolare di un'impresa individuale insolvente ovvero come socio illimitatamente responsabile di una societa' fallibile, e non, invece, il fallimento della sola impresa, senza coinvolgere nominalmente la persona fisica, nel caso di impresa individuale, od il socio, nel caso di impresa associata, sempre dal punto di vista nominale e lessicale. In concreto, sono specificamente impugnate le norme di cui all'art. 147, comma 1, e art. 5, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Come e' stato bene evidenziato in dottrina, la legge fallimentare italiana (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), in piu' di 60 anni di applicazione ha manifestato uno spiccato carattere liquidatorio degli assets aziendali, con valenza sostanzialmente sanzionatoria e punitiva nei confronti dell'imprenditore, che ha subito un completo spossessamento del suo patrimonio ed una serie di conseguenze negative anche di carattere personale. La recente riforma del diritto fallimentare (introdotta dapprima con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80 e, poi, con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che e' entrato in vigore il 16 luglio 2006), invece, ha propugnato una nuova e diversa visione dell'insolvenza intesa come «episodio fisiologico e non come accidente patologico causato da condotta fraudolenta», introducendo i fenomeni della privatizzazione e degiurisdizionalizzazione delle procedure fallimentari. Questa, peraltro, e' anche la tendenza ormai consolidata nei sistemi giuridici stranieri, ed in primis, in quello anglosassone (v. in particolare l'art. 11 (chapter eleven) del Bankruptcy Act statunitense, in tema di reorganization), al quale il Legislatore riformista nostrano va ispirandosi. L'inadeguatezza dell'uso del termine «fallito», per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non e' solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben piu' ampia, che coinvolge la persona nella sua globalita', in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo piu' intimo sentire ed amor proprio. Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, puo' sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito Cosi' possono pensare le persone con cui...

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