n. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 gennaio 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, con sede a Potenza (85100), viale Vincenzo Verrastro n. 4;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 19 gennaio 2018. Premessa - La legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32, intitolata «Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare», definisce le malattie di cui al titolo quali «patologie rare» (art. 1) e stabilisce che la spesa relativa ai provvedimenti da adottare per farvi fronte «rientra tra quelle che la Regione gia' sostiene per le malattie rare» (art. 6, comma 3): tali norme sono costituzionalmente illegittime perche' violano sia l'art. 117, comma 3, della Costituzione - contrastando con il principio fondamentale in materia di tutela della salute che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la individuazione e qualificazione delle patologie rare -sia lo stesso principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - introducendo elementi di disparita' di trattamento tra cittadini a seconda della regione di residenza. - La legge e, segnatamente, le disposizioni indicate in epigrafe, vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto 1. Com'e' noto, l'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabili' che «Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie», il Governo era delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto, tra l'altro, del seguente principio e criterio direttivo: «l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/ o invalidanti;

specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» (lett. f). In attuazione...

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