n. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione Toscana (Partita I.V.A. 01386030488), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 24 gennaio 2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (Codice fiscale n. BROLCU57M59B157V pec: lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, (Codice fiscale CCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;

Pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 1, 6, comma 10, e 6-ter del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, per violazione degli articoli 117, 119 e 3 della Costituzione. In data 2 dicembre 2016 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 282, la legge n. 225 del 1° dicembre 2016 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 193/2016, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili». In particolare, l'art. 6, comma 1 (rubricato «Definizione agevolata») prevede che: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

  1. di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento». L'art. 6, comma 10, prevede che: «Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;] e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali». L'art. 6-ter (rubricato «Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali») - articolo inserito dalla legge di conversione - prevede, al primo comma, che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale». Le impugnate disposizione sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 come convertito in legge, nella parte in cui consente, relativamente a tutti i carichi affidati...

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