n. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 agosto 2015 -

La Provincia Autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 24211 del 3 agosto 2015, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 858 del 28 luglio 2015, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (codice fiscale VNGRNT57L45A952K - Pec: Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKRSPH65E10B160H - Pec: Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRNCST64M47D548L - Pec: Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDNLRA65H69A952U - Pec: Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CSTMHL38C30H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

In relazione all'ordinanza della Ministra della salute 28 maggio 2015 avente ad oggetto «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015. Fatto 1. La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 8, comma 1, cifra 21), dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol ha competenza esclusiva in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica. Anche la tutela della salute rientra nella competenza concorrente della Provincia. Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della salute, ma la annovera tra le materie di competenza concorrente delle regioni ordinarie. Ne deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 il quale prescrive che le disposizioni della citata legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 9, comma 1, cifra 10), dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol ha comunque competenza concorrente in materia di igiene e sanita', e in forza dell'art. 16 dello Statuto le spetta anche la competenza amministrativa in tale materia. 2. Nell'esercizio delle suddette competenze la materia e' stata da tempo disciplinata da varie leggi provinciali. Con specifico riferimento all'oggetto disciplinato dall'ordinanza qui impugnata, si deve soprattutto ricordare la recente legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5 in tema di «Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria» con la quale e' stata istituita (cfr. art. 4) una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria con l'obiettivo di assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi, di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, di raccogliere dati epidemiologici e di attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende, mantenere tramite controlli periodici le qualifiche attribuite e garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di polizia veterinaria. L'implementazione di tale rete consente un'efficiente mappatura e valutazione del rischio, su cui programmare i controlli ufficiali dei servizi veterinari. La legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), e successive modifiche, disciplina, all'art. 4, le attribuzioni del servizio provinciale veterinario tra cui: il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attivita' (comma 1, lettera a);

la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento (comma 1, lettera b);

Il comma 4 del citato art. 4 stabilisce che il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorita' sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria. In base al comma 5 dell'art. 4 compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di: a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di piu' comuni, ivi compresi quelli gia' demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;

  1. provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 672 del codice penale, come depenalizzate dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;

  2. particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanita' del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'«Office International des Epizooties» (OIE) nonche' della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonche' le relative modalita' operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati;

  3. direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unita' sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonche' della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attivita' ed assicurare la globalita', l'uniformita' e l'efficienza delle prestazioni. e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale. f) provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria. L'art. 5 della predetta legge provinciale n. 3/1983 attribuisce al Presidente della Provincia la facolta' di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o piu' comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), e dell'art. 63 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresi' i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'art. 35 dello stesso T.U. Il comma 2 di tale art. 5 precisa che la relativa attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa e' espletata dal competente servizio veterinario provinciale, che puo' avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle U.S.L. interessate ed il comma 3 dispone che l'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra e' demandata al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. Infine si rileva che ancora con legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 (Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura) e' stata istituita l'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento. La finalita' generale della suddetta legge provinciale n. 9 del 1995 e' indicata dal primo comma dell'art. 1, cosi' come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12: «Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale e' istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento.» L'art. 1, comma 3, della predetta legge provinciale n. 9/1995, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 chiarisce che «ai fini di dare puntuale esecuzione all'art. 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unita' sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario...

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