n. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2015 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 2196 (doc. 1) e delibera di ratifica del Consiglio provinciale 20 dicembre 2014, n. 20 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 28086 del 16 dicembre 2014 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n.5, Roma, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nel Suppl. ord. n. 85 alla GU. n. 262 dell'11 novembre 2014, con riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2), che inserisce il comma 1-bis nell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

articolo 17-bis, che inserisce il comma 1-sexies nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se ed in quanto riferibile anche alle Province autonome ed ai comuni del rispettivo territorio;

articolo 31, in particolare nella parte in cui non prevede un accordo ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e nella parte in cui si riferisce espressamente alle Province autonome, per violazione: dell'articolo 8, n. 1), n. 5), n. 6), n. 17), n. 19), n. 20), n. 24);

dell'articolo 9, n. 9) e n. 10);

dell'articolo 14;

dell'articolo 16;

dell'articolo 68;

del Titolo VI e, in particolare, degli articoli 80 e 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle correlative norme di attuazione;

del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115;

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'art. 2;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

dell'art. 117 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. 3/2001;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto Con la legge n. 164/2014 e' stato convertito il d.l. 133/2014, c.d. «sblocca-Italia». Il decreto e' diviso in dieci capi, ognuno dei quali reca «misure» in diverse materie. Di tale ampio complesso normativo vengono qui in considerazione talune disposizioni, che riguardano materie che sotto diversi profili rientrano nella competenza legislativa ed amministrativa della ricorrente Provincia autonoma di Trento. Per vero, l'art. 43-bis dello stesso decreto-legge stabilisce che «Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione». Con cio' esso pone una generale clausola di salvaguardia che in linea di principio dovrebbe risolvere ogni questione, facendo (come piu' volte riconosciuto dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale) della compatibilita' con lo statuto di autonomia il punto di discrimine tra applicazione e non applicazione delle nuove disposizioni alle autonomie speciali, ed in particolare alla ricorrente Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, due delle disposizioni qui impugnate - l'art. 7 e l'art. 31 - si riferiscono espressamente alla Provincia di Trento, superando cosi' la clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale;

mentre anche l'art. 17-bis, che pure non contiene un diretto riferimento alla ricorrente Provincia, per la propria formulazione e per il riferimento espresso allo «intero territorio nazionale» pone dei dubbi, che possono essere risolti solo mediante la sottoposizione della disposizione al giudizio di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Converra' in primo luogo esaminare il contenuto delle disposizioni qui impugnate. Il capo III reca Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico e l'art. 7, inserito in questo capo, contiene Norme in materia di gestione di risorse idriche, alcune delle quali modificano l'art. 147 d.lgs. 152/2006, concernente la disciplina del servizio idrico integrato (la quale, come riconosciuto dallo stesso art. 176, comma 2, d.lgs. 152/2006, e come piu' volte sancito anche da codesta ecc.ma Corte, non trova applicazione nella Provincia di Trento, dotata di un proprio autonomo sistema di gestione delle acque). L'art. 7, comma 1, lett. b), n. 1 introduce le seguenti norme nell'art. 147, comma 1, d.lgs. 152/2006: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1». L'art. 7, comma 1, lett. b), n. 2 aggiunge il seguente comma 1-bis nell'art. 147, comma 1, d.lgs. 152/2006: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4». Come si puo' vedere, tale disposizione fa espresso riferimento alle Province autonome. Peraltro, tale richiamo non solo non e' coerente con la generale clausola di salvaguardia di cui all'art. 43-bis, ma e' poi specificamente contraddetto dal comma 9-bis dello stesso art. 7, secondo il quale "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione". E' dunque possibile che la menzione delle province autonome nell'art. 7, comma 1, lett. b), n. 2, sia il frutto di un mero errore: tuttavia la questione non puo' essere risolta al di fuori del giudizio da parte di codesta Corte costituzionale. Di qui la presente impugnazione. Il capo V reca Misure per il rilancio dell'edilizia e all'interno di esso e' compreso l'art. 17-bis, intitolato Regolamento unico edilizio. Esso inserisce il seguente comma 1-sexies nell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 380/2001: «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». Tale disposizione non menziona espressamente i comuni del territorio della Provincia di Trento, ma contiene un riferimento alla sua applicazione nello "intero territorio nazionale". In questi termini, la disciplina che essa pone del regolamento edilizio unico si porrebbe in conflitto con le...

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