n. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 2018 -

N. 571 Ordinanza del 3 settembre 2018 Ordinanza del 3 settembre 2018 del giudice di pace di Nocera Inferiore - su atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Implast Italia S.r.l. Contratto di trasporto - Applicazione art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005 - Azione diretta del vettore su incarico di altro vettore nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto. Il giudice onorario di pace di Nocera Inferiore nella causa assegnata al magistrato onorario di pace: dott.ssa Almerinda Pietrosanto, ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento n. 714/2017 promosso dalla societa' Implast Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nicola Piga, con atto di citazione per opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 7 aprile 2017. Contro Veneruso Autotrasporti di Giulio Veneruso, in persona del titolare omonimo, in relazione al decreto ingiuntivo n. 240/17 reso in data 3 gennaio 2017 e depositato il 26 gennaio 2017 dal giudice di pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Maria Tudino, con cui veniva ingiunto, in solido con la Logistica e trasporti S.r.l., il pagamento dell'importo di €

3.330,00 oltre accessori. La vicenda processuale: la societa' opponente: eccepiva l'assenza di requisiti per l'emissione del decreto opposto;

contestava il credito, deducendo l'inesistenza del rapporto e delle prestazioni, in quanto mai commissionate;

disconosceva i documenti di trasporto;

sollevava questione di illegittimita' costituzionale della norma su cui si fonda l'azione proposta nei suoi confronti dall'opposta, e segnatamente, dell'art.7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005 quale disposizione, aggiunta in sede di conversione con modifiche del decreto-legge n. 103 del 2010 per violazione dell'art. 77 comma secondo della Carta Costituzionale;

infine, ferma la dedotta rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalita', eccepiva ancora la mancanza di prova scritta del contratto di trasporto con autorizzazione alla subvezione in virtu' di quanto disposto dall'art. 6-ter, decreto legislativo n. 286/05 a seguito della modifica apportata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilita' del 2015) e concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, ritenersi non manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale con conseguente sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

nel merito, chiedeva accogliersi l'opposizione proposta e revocare il provvedimento monitorio opposto. Nel costituirsi in giudizio, la Autotrasporti di Giulio Veneruso dichiarava che il suo credito era fondato in quanto l'opposta creditrice aveva effettuato per ordine della S.D. Logistica S.r.l.s. i trasporti indicati in atti in favore della Implast Italia S.r.l., comprovati dai documenti di trasporto. Su di essi figuravano tanto il primo vettore quanto la deducente quale sub-vettore. Non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo dovuto, la deducente aveva agito in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/05. Norma oggetto Questo giudice di pace, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la Q.L.C. dell'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005. Parametri costituzionali - non manifesta infondatezza della Q.L.C. Art. 77 comma 2 Costituzione - Disomogeneita'...

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