n. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 dicembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, con sede in Via S. Lucia 81, 80132 Napoli per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 novembre 2017, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonche' della intera legge;

avente contenuto omogeneo, della Regione Campania' n. 26 del 28 settembre 2017 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017. In data 2 ottobre 2017, sul n. 72 del Bollettino ufficiale della Regione Campania, e' stata pubblicata la legge regionale n. 26 del 28 settembre 2017 recante «Organizzazione dei servizi a favore delle persone in eta' evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico». Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nonche' l'intera legge regionale anzidetta - la quale ha un carattere omogeneo essendo volta a disciplinare in maniera organica e sistematica la rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche -, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania e violano percio' l'art. 120 della Costituzione. Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del suddetto Piano, le citate disposizioni violano anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l'art. 117, comma 3, della Carta fondamentale. L'art. 19 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, viola invece sia l'art. 81, comma 3, della Costituzione sia l'art. 117, comma 3, della Carta contrastando anch'esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento. Premessa. Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si e' esplicata la censurata legiferazione regionale occorre premettere che la Regione Campania in data 13 marzo 2007 ha stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 -, un Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. Successivamente, essendo stato inadempiuto l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro. Tale delibera e' stata seguita, dapprima, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, con la quale e' stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, e, poi, dalla delibera 11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015 -, che sanciva l'incompatibilita' della nomina a commissario ad acta per coloro che fossero titolari di incarichi istituzionali presso la regione commissariata, detto incarico e' stato conferito al doti. Joseph Polimeni. Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1, comma 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alle dimissioni del dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3.04.2017), il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 10.07.2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010 -, costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento previsti dal Piano di rientro. La medesima delibera, in data 10 luglio 2017, della Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato all'attuale Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi relativi al triennio 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita' nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica. In particolare sono ivi demandati al Commissario ad acta: il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (v. lettera b) punto i. della delibera Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017);

il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale, in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (v. lettera b) punto vi. della delibera P.C.M. citata). In attuazione delle previsioni della richiamata legge finanziaria n. 191/2009 il Commissario ad acta per la Regione Campania ha quindi adottato il decreto n. 14 del 1° marzo 2017 avente ad oggetto «Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione». Nell'ambito di tale decreto l'intervento 16.1 (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la «riorganizzazione [della] rete ospedaliera» e l'intervento 19.1 (pag. 186 del decreto) riguarda «l'assistenza socio sanitaria territoriale» e, in particolare, la programmazione della rete per l'assistenza territoriale relativa al triennio...

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