n. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 dicembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. l per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attivita' estrattive di cava», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (art. 6, comma 2) in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione. E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014. Fatto La legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attivita' estrattive di cava» e pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, stabilisce, all'art. 2, comma 1, che «Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'art. 1, comma 1, e' sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorita' proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge». Il comma 3 del medesimo articolo prevede che «Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attivita' estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purche' gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale». Le disposizioni della legge regionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT