n. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2017 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 6, 7 e 8 della legge della Regione Abruzzo n. 51 del 4 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 20 settembre 2017, n. 38. Fatto La legge 4 settembre 2017, n. 51 della Regione Abruzzo, intitolata «Impresa Abruzzo competitivita' - sviluppo - territorio» reca disposizioni in materia di competitivita', sviluppo e territorio. In particolare l'art. 6 dispone sulla Semplificazione e al comma 1, prevede: In attuazione dell'art. 9 della legge n. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attivita' economiche, nonche' per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilita' degli edifici funzionali alle attivita' economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP [sportello unico attivita' produttive] dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attivita' economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita'. L'avvio dell'attivita' e' contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale. Al comma 2, dispone «Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarita' della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241/1990 o che non sussistano irregolarita' tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'». Al comma 6, dispone: «La Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 5 e i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attivita' di impresa, procede alla pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali dei SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio e sul sito della Regione Abruzzo». L'art. 7 disciplina l'Amministrazione Unica, e al comma 5 prevede che: «5. La domanda di avvio del procedimento e' presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa;

decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.». Su questa base, al comma 6 prevede: «Verificata la completezza della documentazione, il SUAP: a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 5, ovvero dal ricevimento delle integrazioni, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilita' istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza ad eccezione dei casi di cui al comma 7.» Al comma 7 prevede: Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), oppure ad alcuno dei casi individuati dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, i termini di cui alla lettera b), del comma 6, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure». Al comma 8, prevede: Il procedimento e' espressamente concluso con provvedimento di: a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attivita';

b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attivita' alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

c) rigetto, che puo' essere adottato nei soli casi di motivata impossibilita' ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili. Al comma 9, dispone «Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6, ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6, senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo e' subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.». L'art. 8 dispone sul Sistema integrato dei controlli e al comma 2, dopo aver previsto al comma 1 che: Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attivita' di controllo comunque denominate, e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorita' amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato sull'utilizzo di strumenti di open data: a) proporzionalita';

b) contestualita';

c) prevenzione;

d) reciprocita';

e) affidamento;

i) buona fede, dispone: In ogni caso, le irregolarita' riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'art. 6...

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