n. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2018 -

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Nella persona della dr.ssa Stefania Galli', nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Z V , in a.m.g., difeso dall'avv. Melania Giannilivigni ed imputato per il reato di cui all'art. 116 comma 15 e 17 del c.d.s. (con recidiva nel biennio);

premesso che: - In data 29.08.2017 l'ufficio del Pubblico Ministero presso Questo Tribunale di Termini Imerese ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato depositando presso questo Ufficio (in data 20.09.2017) richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in relazione al reato sopra indicato, indicando la pena in €

1.950,00 di ammenda, cosi' calcolata: pena base, giorni 20 di' arresto ed €

2.400,00 da ammenda;

diminuita ex art. 459 c.p.p. in giorni 10 di arresto ed €

1.200,00 di ammenda;

convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria in ragione di €

75.00 pro die e pari quindi ad euro 750,00 di ammenda;

e cosi' pena finale pari ad €

1.950,00 di ammenda;

- Nel corso dell'udienza camerale fissata al fine di determinare l'ammontare della pena pecuniaria, ex art. 459 comma 1 bis c.p.p. l'ufficio del Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. per contrasto di detta norma con gli artt. 3 e 27 della costituzione, nella parte in cui prevede, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che comunque il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare;

- In particolare la Procura ha rilevato un contrarieta' dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. agli artt. 3 e 27 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza della norma e della sua violazione a principio di uguaglianza;

- Secondo il Pubblico ministero, con la formulazione di cui all'art. 459 comma 1 bis c.p.p., il legislatore ha introdotto una seconda cornice edittale per l'ipotesi in cui si debba applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, esclusivamente nell'ambito del procedimento per decreto penale di condanna;

in altre parole le condizioni economiche dell'imputato dovranno essere valutate due volte: una prima volta in sede...

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