n. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2016 -

TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza ex art. 23 della legge n. 53/1987 Il giudice monocratico dott. Lucia Minauro, letti gli atti relativi al procedimento a carico di S.G., nato il ........ a ....... ed ivi elettivamente domiciliato alla ......., difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo Miele. Imputato: a) in ordine al reato previsto e punito dall'art. 474 del codice penale, perche' deteneva per la vendita, poneva in vendita o metteva altrimenti in circolazione prodotti industriali muniti di marchi e segni distintivi contraffatti e segnatamente: n. 19 astucci riportanti il marchio contraffatto S.S.C. Napoli;

n. 6 astucci riportanti il marchio contraffatto Winx;

n. 4 astucci riportanti il marchio contraffatto Spiderman;

n. 2 astucci riportanti il marchio contraffatto Ben10;

b) in ordine al reato previsto e punito dall'art. 648 del codice penale perche' al fine di trarne profitto acquistava o comunque riceveva gli astucci di cui al capo a oggetto di sequestro del 4 settembre 2009, di sicura illecita provenienza in quanto contraffatti. Accertato in Pollena Trocchia il 4 settembre 2009. Osserva rilevanza della questione In fatto la vicenda oggetto del procedimento in epigrafe indicato puo' essere sinteticamente riassunta nei termini che seguono. Nel corso di un controllo effettuato in data 4 settembre 2009 da personale della Guardia di finanza di Napoli, S.G. veniva trovato in possesso degli astucci contraffatti di cui al capo di imputazione (n. 19 astucci riportanti il marchio contraffatto S.S.C. Napoli, n. 6 astucci riportanti il marchio contraffatto Winx, n. 4 astucci riportanti il marchio contraffatto Spiderman, n. 2 astucci riportanti il marchio contraffatto Ben10), detenuti per la vendita, in quanto esposti su di un banchetto al mercato rionale. Tali essendo i fatti oggetto del giudizio, con riferimento alla contestazione di cui al capo b) appariva riconoscibile all'imputato la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuita' di cui all'art. 648, comma 2 del codice penale, circostanza che deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti soggettive e oggettive del fatto medesimo, e cioe' non solo con riguardo alla qualita' delle res ricettate o ai soli profili patrimoniali, ma anche alla loro entita', alle modalita' dell'azione, ai motivi della stessa, oltre che alla personalita' del colpevole e alla condotta complessiva da quest'ultimo posta in essere (cfr. Cass., II, 6 febbraio 1998;

Cass. II, 29 novembre 1999: «Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, l'aspetto patrimoniale non e' ne' esclusivo, ne' decisivo, giacche' la nozione in parola investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalita' esecutive, l'entita' dell'oggetto ricettato, la personalita' del reo e la potenzialita' del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata» e Cass. Sez. Un. 12 luglio 2007, n. 35535: «La valutazione ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita' non deve avere riguardo soltanto al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni oggettivamente prodotti quale conseguenza diretta del fatto reato, la cui consistenza deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalita' degli effetti»). Nella specie, il perseguimento od il conseguimento da parte dell'imputato di un lucro di speciale tenuita', la produzione, a detrimento delle parti offese, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo ancora di speciale tenuita', i dati relativi alla personalita' dei prevenuto (soggetto incensurato), il non rilevante numero di pezzi contraffatti acquistati, lo scarso valore venale della merce medesima e le modalita' della vendita presso un mercatino rionale erano tutti elementi convergenti verso la concessione all'imputato dell'attenuante in questione. Doveva cosi' farsi applicazione della norma di cui all'art. 648, comma 2 del codice penale. Nondimeno, il fatto appariva a questo giudice, per le stesse ragioni sopra espresse, riconducibile alla speciale causa personale di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto disciplinata dall'art. 131-bis del codice penale, disposizione introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. La detta normativa;

applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore in forza del principio di cui all'art. 2, 4° comma, codice penale, prevede che «Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a...

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