n. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3;

5, comma 1, lettera g);

5 comma 1, punto 2, lettera h);

5, comma 1, lettera i);

5, comma 1, punto 2, lettera l), e numero 7;

5, comma 6, lettera c);

20;

24;

32;

33;

79;

e 84 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, pubblicata nel BUR n. 86 del 23 ottobre 2018, recante «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2018. Con la legge regionale n. 2 del marzo 2017 indicata in epigrafe, che consta di ottantanove articoli, la Regione Lazio ha emanato le «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale». In particolare: l'art. 3 recante modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39, «Norme in materia di gestione delle risorse forestali» e successive modifiche e alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 «Disposizioni urgenti in materia di agricoltura. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL» viola l'art. 117, comma 3, con riferimento all'art. 10 della legge n. 363/2000;

l'art. 5, comma 1, numero 2, lettera g), della legge regionale n. 7/2018 citata viola gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione con riferimento all'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette;

l'art. 5, comma 1, lettera h), viola l'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione;

l'art. 5, comma 1, numero 2, lettera i), viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e si pone in contrasto con l'art. 13 della legge n. 394/1991 citata;

l'art. 5, comma 1, lettera l), punto n. 7, viola l'art. 117, lettera s), della Costituzione e si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 citata;

l'art. 20 viola l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

l'art. 24 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione;

l'art. 32 viola l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;

l'art. 33, comma 1, lettera a), viola l'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione;

l'art. 79 viola l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

l'art. 84 viola l'art. 117, secondo comma, lettera l) e lettera m), della Costituzione. E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Lazio abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si vuole dimostrare con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione con riferimento all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). L'art. 3 della legge regionale n. 7/2018, contenuto nel Capo II «Disposizioni per la semplificazione in materia di ambiente, agricoltura caccia e pesca e governo del territorio», dispone, al comma 1, che «alla L.R. n. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 54 le parole "dagli articoli 74 e 75" sono sostituite dalle seguenti "dall'art. 74";

b) il secondo periodo del comma 3 dell'art. 58 e' soppresso;

c) dopo l'art. 67 e' inserito il seguente: Art. 67-bis (ricostruzione di soprassuoli percorsi da incendio). - "1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e successive modifiche, ai fini della ricostruzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all'esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi quindici mesi dall'evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l'impiego di risorse finanziarie pubbliche essere realizzati senza l'autorizzazione di cui all'art. 45, previa comunicazione. Per i soprassuoli, compresi all'interno delle aree naturali protette regionali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3, della L.R. n. 29/1997.». Il comma 1 della norma in esame modifica, dunque, la legge regionale n. 39/2002 («Norme in materia di gestione delle risorse forestali»), introducendo l'art. 67-bis («Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio») citato, consentendo su tali soprassuoli, nel rispetto dell'art. 10 della legge n. 353/2000, «Legge quadro in materia di incendi boschivi», interventi privati a carattere silvicolturale o di ingegneria naturalistica, precisando che, nei primi quindici mesi dall'evento calamitoso, quegli interventi che non prevedano l'impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati previa comunicazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale n. 39/2002, contenente la disciplina delle utilizzazioni forestali e che rinvia al regolamento forestale in ordine alle modalita' con cui procedere a tali utilizzazioni. Il richiamo alla legge regionale n. 39/2002 non e' conferente, perche' la predetta legge disciplina la gestione delle risorse forestali e non anche, come nel caso di specie, quelle fattispecie eccezionali quali i «territori percorsi dal fuoco». La legge n. 353/2000 citata, legge quadro in materia di incendi boschivi, che e' normativa di principio e costituisce la norma interposta rilevante nel caso di specie, prevede che le regioni, oltre alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva, effettuino anche un controllo delle operazioni ivi poste in essere successivamente agli episodi di incendio al fine di evitare che interventi non idonei possano pregiudicare la ricostituzione del soprassuolo percorso dal fuoco evitando, altresi', operazioni di speculazione. La disposizione regionale impugnata non e', pertanto, conforme alla normativa interposta, poiche' introduce una tutela insufficiente a evitare pregiudizi conseguenti alla ricostruzione del soprassuolo percorso dal fuoco. L'art. 10 della legge n. 353/2000, «Divieti, prescrizioni e sanzioni», al comma 1, quarto periodo, stabilisce che «sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici». La legge statale, quindi, a prescindere dalla presenza di risorse pubbliche, obbliga in ogni caso le regioni a rilasciare i necessari atti autorizzatori. La norma regionale de qua, che pure richiama l'art. 10 citato, introduce la possibilita' di intervenire senza autorizzazione e in base alla mera comunicazione nei primi 15 mesi dall'evento, richiedendo, dunque, solo per il periodo successivo il rilascio della previa autorizzazione. La norma non prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia per le fattispecie peculiari dove la tutela dell'ambiente richiede piu' alti margini di attenzione quali le aree che siano contermini a parchi naturalistici, riserve nazionali o regionali e/o zps, nonche' per situazioni ove siano riscontrabili aree di rischio idrogeologico. Va sottolineato che i confini giuridici delle aree interessate non corrispondono alle caratteristiche di rischio e di conseguente necessita' di salvaguardia necessarie per i terreni percorsi dal fuoco. In tali contesti l'autorizzazione costituisce, come previsto dalla legge quadro n. 353 del 2000 citata, un mezzo per consentire interventi dei privati idonei a preservare le aree in parola e salvaguardare l'incolumita' pubblica. La norma in esame risponde ad una esigenza di semplificazione, ma in tale ottica riduce i margini di salvaguardia senza bilanciare entrambe le esigenze di salvaguardia e di semplificazione. Cio' tanto piu' ove si consideri che la normativa regionale pare innestarsi su altra normativa afferente all'assegnazione a soggetti privati di terreni pubblici. La norma, pertanto, contrasta con la legge n. 353/2000 citata e viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che attribuisce la materia relativa al governo del territorio e quella della protezione civile alla competenza concorrente delle regioni. Con la formula della potesta' concorrente la Costituzione stabilisce un riparto delle competenze in base al quale «spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». L'attivita' legislativa regionale non assume la connotazione di una funzione delegata, ma, piu' esattamente, di una produzione normativa autonoma e originale nel quadro e nel contesto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione nazionale, oltre, ovviamente, ai principi di non contraddittorieta' che devono informare l'attivita' legislativa. 2. L'art. 5, comma 1, numero 2, lettera g), della legge regionale n. 7 del 2018 citata viola gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera s) e lettera m), della Costituzione con riferimento all'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 citata. L'art. 5, comma 1, numero 2, lettera g), citato, nel modificare il comma 4 dell'art...

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