n. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonche' dell'allegato, che inserisce un allegato D), art. 2 alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, della legge regionale Basilicata n. 21 dell'11 settembre 2017, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»;

26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», pubblicata nel B.U.R. n. 36 dell'11 settembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 ottobre 2017. Con la legge regionale n. 21 dell'11 settembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di dodici articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007";

26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010"». Occorre, preliminarmente, ricordare che la citata legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 recante «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», oggetto di modifica ad opera della legge regionale n. 21/2017 citata impugnata con il presente ricorso, ha ratificato quanto stabilito congiuntamente tra la Regione Basilicata, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione di uno degli impegni assunti (art. 2, punto 4) nel protocollo di intesa per la copianificazione, stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sottoscritto in data 14 settembre 2011;

e al fine di dare attuazione alle «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 2010), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La legge regionale n. 54/2015 citata, nel sottolineare la necessita' di porre la massima attenzione alla proposta di impianti eolici e fotovoltaici nelle aree regionali considerate di pregio, in quanto di forte valenza paesaggistica e di interesse storico, artistico e archeologico della Basilicata, ha stabilito i criteri e le modalita' per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di alcune tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (FER) - limitandosi, in questa fase, a quelli di grande generazione al di sopra di 1 MW, individuando per esse, sulla base della tipologia e potenza specificate nel quadro sinottico allegato alla legge medesima, le «Aree e siti non idonei» all'installazione, riconducibili alle macro aree tematiche di cui agli allegati A) e C), nonche' negli elaborati di cui all'allegato B) della legge. La medesima legge n. 54/2015 citata, prevedeva, inoltre, all'art. 3 «Aggiornamento modifiche ed integrazioni», al comma 3, che: «Nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale di cui all'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 tra Regione, Ministero dei beni e le attivita' culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del decreto legislativo n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.». Va sottolineato che, in assenza di tali criteri, si e' determinato, nel frattempo, un incontrollato sviluppo e diffusione di tali tipologie di impianti sul territorio, la cui proliferazione, per effetto del regime autorizzatorio semplificato, ha generato importanti e diffusi impatti sul paesaggio, che hanno richiamato la forte attenzione da parte delle comunita' locali e che hanno, quindi, indotto la Regione a porsi e affrontare il problema. La Regione ha ritenuto, in maniera, pero', assolutamente unilaterale, di intervenire, innanzitutto, con una delibera di giunta n. 175 del 2 marzo 2017, annullata dalla sentenza emessa dal TAR Basilicata n. 510 del 24 luglio 2017. Successivamente, e' stata emanata la legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017», che, con l'art. 20, ha introdotto alcune modifiche alla legge regionale n. 54/2015 citata, finalizzate a limitare la possibilita' di realizzazione di impianti anche nelle aree tutelate e nei relativi «buffer». (1) Va, peraltro, ricordato, per completezza, che tale norma e' stata impugnata dal Governo con ricorso ex art. 127 della Costituzione per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela paesaggistica (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi. 1. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge Regione Basilicata n. 21/2017 violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 21/2017 citata, abrogano, rispettivamente, la previsione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 54/2015 citata, sottraendo alla copianificazione una delle materie oggetto della menzionata Intesa sottoscritta nel 2011 e introducono un nuovo allegato «D)» per il «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010». Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da FER da 0 a 1 MW. Per queste ultime tipologie di impianti (potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del decreto legislativo n. 387/2003 e non superiori a 1 MW) vengono ridefinite le procedure...

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