n. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2015 -

Ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 10 luglio 2015, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 15 luglio 2015, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2015. 1. Con ricorso ex art. 127 della Costituzione, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 maggio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale n. 4 del 13 marzo 2015, che consta di nove articoli, con la quale la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha emanato le disposizioni in tema di «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti». La legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2015 citata presentava, infatti, profili d'incostituzionalita' per violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per contrasto con le regole in materia di ordinamento civile e penale, sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonche' per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La legge regionale n. 4/15 citata prevede l'istituzione di un registro regionale che raccolga le dichiarazioni anticipate di volonta' relative ai trattamenti sanitari, nonche' la possibilita' di rendere esplicita la volonta' in merito alla donazione post-mortem dei propri organi e tessuti, contestualmente al deposito nel registro regionale delle predette dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (art. 1, commi 3 e 5). In particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 4/15 citata stabilisce che il cittadino residente o che ha eletto domicilio in Friuli-Venezia Giulia puo' richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale (comma 1). Inoltre ai suddetti cittadini e' garantita la possibilita' di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonche' in forma codificata, sulla tessera sanitaria (comma 2). La dichiarazione anticipata di trattamento e' presentata dal cittadino all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente che la inserisce nella banca dati e a richiesta della persona la registra sulla Carta regionale dei servizi nonche' in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale (commi 3 e 4). Quanto ai contenuti delle suddette dichiarazioni, l'art. 2, comma 5, prevede che esse hanno ad oggetto «la volonta' del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volonta' definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale». L'art. 2, al comma 6, inoltre, prevede che il soggetto dichiarante puo' rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto. L'art. 3 disciplina la possibilita' per il cittadino di nominare uno o piu' fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 del codice civile, con il compito di controllare il rispetto della volonta' dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzare la volonta'. Sono, altresi', disciplinati all'art. 4 la validita', la revoca e la modifica delle suddette dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, prevedendo che esse producono effetti dal momento in cui interviene lo stato di incapacita' decisionale del predisponente e perdono validita' solo su richiesta del dichiarante;

possono, inoltre, essere revocate in qualunque momento dal dichiarante. All'art. 5 e' prevista l'esenzione da oneri finanziari inerente la procedura di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento. L'art. 6 prevede che la banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sia tenuta a cura dell'azienda per l'assistenza sanitaria e ne disciplina le modalita' di accesso. L'art. 7 disciplina le iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volonta' in merito alla donazione post mortem degli organi o tessuti. Nel predetto ricorso e' stato ritenuto che essa, avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, si configuri come costituzionalmente illegittima, in quanto esorbitante, a vario titolo, dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute. Le disposizioni di cui si compone, infatti, involgono diverse materie, a seconda dei casi riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato o concorrente Stato-Regioni, integrando, tuttavia, in quest'ultimo caso, principi fondamentali della materia, rimessi, dunque, alla legislazione statale. 2. La legge regionale n. 16/2015 indicata in epigrafe, composta da un unico articolo, come esplicita lo stesso titolo, apporta modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 4/2015, con il chiaro intento di sanare i rilievi di costituzionalita' sollevati dal Governo con il predetto ricorso avverso la legge regionale n. 4/15 citata. Si ritiene, tuttavia, che le modifiche apportate dall'unico articolo di cui si compone la legge in questione non siano sufficienti a superare le censure di illegittimita' costituzionale del proposto ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale. La legge regionale in esame, infatti, analogamente alla precedente legge n. 4 del 2015 citata, prevede l'istituzione di un registro regionale che raccolga le dichiarazioni anticipate di volonta' relative ai trattamenti sanitari, nonche' la possibilita' di rendere esplicita la volonta' in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti contestualmente al deposito nel registro regionale delle predette dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. Cosi' disponendo l'intera legge regionale n. 16/15 citata, avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, e' costituzionalmente illegittima, in quanto esorbita, a vario titolo, dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute. Le disposizioni di cui si compone, infatti, intervenendo sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo, attengono ai diritti fondamentali dell'individuo, rispetto ai quali sono evidenti le esigenze di unitarieta' dell'ordinamento, demandate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. Dette disposizioni, pertanto, invadono la competenza esclusiva dello Stato sia in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, sia in materia di tutela della salute, i cui principi fondamentali sono riservati alla legislazione statale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In linea generale, infatti, occorre evidenziare come la disciplina del c.d. «fine vita» non possa avere regolamentazioni differenziate sul territorio nazionale, attenendo ai diritti fondamentali dell'individuo, rispetto ai quali sono evidenti le esigenze di unitarieta' dell'ordinamento. Essa, dunque, e' da intendersi rimessa alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi: 1. L'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16/2015 viola gli articoli 3, 117, comma 2, lett. l) e l'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2015 citata sostituisce integralmente l'art. 1 della legge regionale n. 4/2015 citata, senza, tuttavia, mutarne, nella sostanza, i contenuti. Resta, infatti, l'istituzione del...

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