n. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2017 -

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO (Sezione Prima Civile) Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente;

dott. Maria Iole Fontanella - Consigliere;

dott. Francesca Fiecconi - Consigliere-relatore;

ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione della Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera m) n. 1), della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015, nel procedimento R.N.G. 4809/2016 promosso dal sig. Palermo Giuliano contro la Commissione nazionale per le Societa' e la Borsa. Ritenuto in fatto 1. A seguito del procedimento amministrativo n. 36074/2015, avviato dalla Consob con atto di contestazione datato 28 ottobre 2015, e concluso in data 26 settembre 2016, e' emerso che in data 6 febbraio 2014 il sig. Giuliano Palermo aveva inoltrato alla coniuge Ilaria Laureti, una e-mail concernente il «Piano di rafforzamento patrimoniale e di semplificazione della struttura del Gruppo Italcementi», poi reso noto il successivo 6 marzo 2014 con comunicato congiunto di Italcementi S.p.A. e Italmobiliare S.p.A. 2. La Consob notificava quindi al ricorrente, in data 26 settembre 2016, la delibera n. 19659 e il relativo atto di accertamento della violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lett. b) TUF. congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, irrogando al sig. Palermo una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €

100.000,00 della quale veniva contestualmente ingiunto il pagamento, integrata dalla misura interdittiva accessoria, come prevista all'art. 187-quater, comma 1 del TUF, di due mesi di sospensione dall'esercizio dell'attivita', disponendo la pubblicazione, per estratto, della delibera, nel Bollettino della Consob. 3. Nel provvedimento impugnato l'Autorita' osservava che l'informazione privilegiata, della quale il ricorrente era in possesso per aver partecipato alla ideazione del Progetto del Gruppo Italcementi in qualita' di responsabile dell'Ufficio Evaluation and Coordination of M&A and Development Projects nell'ambito della Direzione Piano Strategico di Italcementi, riguardava notizie positive del processo decisionale che aveva condotto all'approvazione del piano in data 6 marzo 2014 ed era stata comunicata ad un soggetto con specifiche competenze in materia finanziaria e al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio. 4. Con ricorso ex art. 187-septies, commi 4 e ss., TUF, notificato a mezzo PEC, in data 26 ottobre 2016, il sig. Giuliano Palermo ha proposto opposizione avverso la delibera n. 19659 del 6 luglio 2016 ed il connesso atto di accertamento congiuntamente al provvedimento sanzionatorio. 5. Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio e, nel merito, l'infondatezza dell'addebito. 6. Sotto il profilo del quantum sanzionatorio, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015, che esclude l'applicazione dell'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale a sua volta prevede(va) la quintuplicazione delle sanzioni contemplate dal TUF. L'applicazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015 infatti avrebbe condotto all'irrogazione della sanzione di €

20.000,00, come previsto testualmente dall'art. 187-bis. comma 1, TUF, in luogo della sanzione quintuplicata di €

100.000,00, irrogata dalla Consob ai sensi dell'art. 39, comma 3, legge 28 dicembre 2005, n. 262. 7. Ad avviso della Consob, tuttavia, all'applicazione del comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 72/2015, osterebbe il disposto del precedente comma 2 del medesimo articolo, laddove si nega l'applicazione retroattiva in mitius delle modifiche introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 72/2015 alla Parte V del TUF. II decreto legislativo n. 72/2015 infatti, in attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 1, lettera m), n. 1) della legge 7 ottobre 2014, n. 154, che ha attribuito al Governo il potere di «valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui stata commessa la violazione». Quest'ultimo, tuttavia, ha scelto, nella sua discrezionalita', di negare la retroattivita' in mitius ai fini delle modifiche alla parte V del TUF. 8. Alle medesime conclusioni condurrebbe inoltre la generale disposizione contraria alla retroattivita' in mitius dello ius superveniens in materia di sanzioni amministrative, di cui all'art. 1, della legge n. 689/1981. Considerato in diritto 9. Questa Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015, ai sensi del quale «Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». 10. Tale norma costituisce l'attuazione della legge delega n. 154 del 2014 con cui il...

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