n. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2014 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Sesta Civile Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2014, con termine per note illustrative scaduto il 10 ottobre 2014, visti gli atti e i documenti allegati ai fascicoli delle cause riunite iscritte al n. 49464/2012 r.g. ed al n. 81642/2012 r.g., aventi rispettivamente ad oggetto «intimazione di licenza per finita locazione» ed «intimazione di sfratto per morosita'», e pendenti tra Vita Silvana (parte attrice) e Miraglia Marco (parte convenut

  1. Osserva 1. Sussistono le condizioni per rimettere, alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' dell'art. 5 comma 1-ter del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, come convertito - con modificazioni - dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014, apparendo essa non manifestamente infondata, nonche' rilevante ai fini del decidere. Cio' per quanto di seguito esposto. 2. Con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2012 la sig.ra Vita Silvana intimava, a Miraglia Marco, licenza per finita locazione dall'immobile in Roma via Colli della Farnesina n. 144, piano 2°, interno 9, alla scadenza del 31 dicembre 2012, o a quella diversa data ritenuta di giustizia. A motivo della domanda, assumeva di avere stipulato, con il convenuto, un contratto di locazione abitativa per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, con facolta' di rinnovo per altri dodici mesi;

    evidenziava che tale contratto era peraltro da ricondurre ex lege alla durata di quattro anni + quattro dal 1° gennaio 2005 (ex comb. disp. artt. 2 comma 1 e 13 L. n. 431/1998), non essendo stato concluso rispettando le prescrizioni dettate, dall'art. 5 L. n. 431/1998, per i contratti transitori;

    esponeva che, con raccomandata ricevuta il 13 luglio 2011, aveva comunicato al conduttore la disdetta del contratto per la (seconda) scadenza (quadriennale) del 31 dicembre 2012;

    concludeva affermando di avere interesse a premunirsi di un titolo giudiziale, in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile alla scadenza prevista, da parte del conduttore. Il convenuto si costituiva all'udienza di convalida, ed eccepiva che il rapporto locativo in essere tra le parti non fosse regolato dal contratto indicato dalla parte attrice. Evidenziava in particolare che il contratto dedotto a titolo della domanda, concluso in data 21 dicembre 2004, fosse stato in realta' «superato» da altri due contratti «gemelli» stipulati, lo stesso giorno (23 settembre 2006), entrambi per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2007, in realta' da ricondurre alla durata legale minima dei contratti a canone libero, di quattro anni + quattro (artt. 2 comma 1 e 13 L. n. 431/1998), tutti e due relativi allo stesso immobile (gia' in detenzione al convenuto in forza di un precedente contratto), difformi tra loro solo nell'indicazione del canone dovuto dal conduttore, ma identici quanto a tutto il restante programma negoziale;

    di questi due contratti l'uno, tempestivamente registrato in data 1° febbraio 2007, indicava il canone di €

    1.500,00 mensili;

    l'altro, non registrato, riportava il canone di €

    1.700,00;

    la sottoscrizione di due contratti di locazione difformi tra loro esclusivamente quanto alla misura del canone mensile sarebbe stata intesa, secondo prospettazione del convenuto, sia a dissimulare parte del canone, in realta' pari alla sommatoria dei canoni indicati in ciascuno dei due documenti (totali €

    3.200,00 mensili), essendo denunciato al Fisco solo il contratto concluso per €

    1.500,00 mensili, sia a lasciare traccia documentale dell'accordo simulatorio/integrativo raggiunto tra le parti per la quota di €

    1.700,00 mensili, che il conduttore avrebbe continuato a versare «in nero». Il convenuto aggiungeva che, una volta entrato in vigore il d.lgs.vo n. 23 del 14 marzo 2011 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), e decorso il termine di «moratoria» assegnato, dall'art. 3 [«cedolare secca sugli affitti»] comma 10, del ridetto decreto legislativo (per evitare l'applicazione del regime sanzionatorio di cui ai commi 8 e 9 del medesimo art. 3, su cui infra), aveva provveduto motu proprio a registrare, presso l'Agenzia delle Entrate, anche il contratto riportante l'indicazione del canone di €

    1.700,00 mensili talche', all'esito di tale denunzia, avutasi il 22 dicembre 2011, il contratto di locazione (stipulato per effettivi €

    3.200,00 mensili, ma registrato tempestivamente per la sola quota parte di €

    1.500,00), avrebbe acquisito la durata legale di quattro anni + quattro dalla data della registrazione, e quindi prima scadenza al 22 dicembre 2015, cio' ai sensi dell'art. 3 combinato disposto commi 8 e 9 lett. a) del d.lgs.vo n. 23/2011. Per tali ragioni il convenuto chiedeva respingersi la domanda dell'attore, con il favore delle spese della lite. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, la parte attrice assumeva che il contratto sottoscritto per il canone di €

    1.700,00 non avrebbe avuto la funzione di lasciare traccia del patto di dissimulazione di parte del canone, ma avrebbe documentato un'ipotesi negoziale rimasta «lettera morta», non rispondente all'accordo delle parti, ne' mai portato in esecuzione;

    l'attore ammetteva, peraltro, che il rapporto inter partes traesse titolo dal documento contrattuale sottoscritto per il canone di €

    1.500,00 mensili e tempestivamente registrato, e chiedeva pertanto al tribunale di accertare la (ventura) cessazione di tale contratto, stipulato per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2007, alla (seconda) scadenza del 31 dicembre 2014. 3. Premesso quanto sopra, il tribunale e' chiamato a stabilire quando cessera' il rapporto locativo inter partes, che secondo le diverse tesi trarrebbe titolo vuoi dal contratto riportante il canone di €

    1.500,00 mensili (all. 5 alla comparsa di risposta Miraglia Marco nella lite n. 15333/2012 r.g., ora n. 49464/2012 r.g.), vuoi dalla combinatoria dei contratti «gemelli» riportanti rispettivamente il canone di €

    1.500,00 mensili (all. 5 cit.), ed il canone di €

    1.700,00 mensili (all. 6 alla comparsa di risposta Miraglia Marco nel giudizio n. 15333/2012 r.g., ora n. 49464/2012 r.g.). Come gia' detto l'attore sostiene che l'unico contratto tuttora vigente sia quello stipulato al canone di €

    1.500,00 mensili, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2007, che veniva tempestivamente registrato in data 1° febbraio 2007, come fatto fede dal timbro apposto, dall'Agenzia delle Entrate, riportante il numero di protocollo e data di registrazione (v. all. 5 cit.). Il convenuto assume che, secondo il programma negoziale voluto dalle parti, il canone effettivo dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarebbe stato di €

    3.200,00 mensili, superiore a quello indicato nel contratto tempestivamente denunziato al Fisco (€

    1.500,00 mensili);

    pertanto, per effetto della tardiva registrazione del contratto integrativo del contratto gia' registrato (all. 6 cit.), il conduttore avrebbe diritto di beneficiare delle disposizioni eterointegrative di cui all'art. 3 commi 8 e 9, i cui effetti sono stati oggi perpetuati sino alla data 31 dicembre 2015, dall'art. 5 comma 1-ter D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni in L. n. 80/2014. 4. Non v'e' dubbio che la questione che il tribunale ritiene di demandare allo scrutinio della Corte costituzionale sia rilevante ai fini del decidere. Va infatti premesso che: l'art. 3 del d.lgs.vo n. 23/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, introduttivo di un sistema, alternativo al regime ordinario vigente, di tassazione del reddito ritratto dalla locazione di immobili destinati ad uso abitativo (c.d...

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