n. 87 ORDINANZA 22 marzo - 13 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Grosseto nel procedimento penale a carico di F.A. con ordinanza del 12 gennaio 2015, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti l'atto di costituzione di N.R., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l'avvocato Alessandro Diddi per N.R. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Grosseto, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale "diritto vivente" - «consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento»;

che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice del dibattimento, del processo penale nei confronti di una persona imputata dei delitti di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis del codice penale) e di mancata esecuzione dolosa continuata di provvedimenti del giudice civile concernenti l'affidamento dei figli minori (artt. 81, secondo comma, e 388, secondo comma, cod. pen.);

che, dopo lo svolgimento di un'«udienza introduttiva» e prima che fosse iniziata l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva chiesto al giudice a quo, tramite deposito di apposita istanza, che la misura cautelare del divieto di espatrio, precedentemente applicata all'imputato per il primo dei due delitti, fosse sostituita con quella, piu' grave, degli arresti domiciliari;

che la sussistenza dei presupposti del provvedimento richiesto dovrebbe essere desunta dalle risultanze degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, allegato a tal fine all'istanza;

che, al riguardo, il rimettente osserva come, alla luce di due concordi sentenze della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione seconda, 14 febbraio-5 marzo 2001, n. 9395;

Corte di cassazione, sezione seconda, 26 novembre 2008-13 gennaio 2009, n. 1179), debba ritenersi «solidamente accreditato», nella giurisprudenza di legittimita', il principio per cui gli elementi utilizzabili dal giudice...

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