n. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, pubblicata nella G.U. della Reg. Sic. n. 29 del 17 luglio 2015, S.O. n. 1, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", nonche' in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, pubblicata nella G.U. della Reg. Sic., n. 20 del 15 maggio 2015, S.O. n. 16, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale", giusta delibera del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015. ***** I - Con la l.r. n. 12 del 2015 la Regione Siciliana ha introdotto disposizioni correttive alla l.r. n. 9/2015 [contenente disposizioni finanziarie (legge di stabilita') per l'anno 2015], in seguito ad impegni assunti con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in occasione dell'esame di conformita' a Costituzione della detta legge 9/2015, impugnata dalla Presidenza con riguardo ad altre disposizioni (ricorso notificato il 14 luglio 2015 e depositato il successivo 17 luglio). La legge n. 12 del 2015 presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 1, comma 15, che contrasta con i principi fondamentali della normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 502/1992, in materia di tutela della salute e di pubblico concorso, e viola gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' lo Statuto della Regione, art. 14 e 17. II - L'art. 1, comma 15, della legge n. 12 del 2015 cosi' recita: «15. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 9/2015 le parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole "Servizio sanitario regionale" sono inserite le parole ", previo svolgimento di prova selettiva, ".» L'art. 85 della legge n. 9 del 2015 cosi' recitava: «1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuita' assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidita' civili, e' stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.» La nuova formulazione dell'art. 85 e', quindi, la seguente: «1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuita' assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidita' civili, e' stato assegnato, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, previo svolgimento di prova selettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.» III - 1. L'art. 85 legge n. 9/2015, nella sua originaria formulazione, non e' stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio essendo sopravvenuto l'impegno alla sua abrogazione da parte dell'Assessore all'Economia della Regione Siciliana. Tuttavia, l'art. 1, comma 15, l.r. n. 12/2015, anziche' abrogare l'art. 85 l.r. n. 9/2015, ne apporta modifiche che non consentono di superare i rilievi di illegittimita' a suo tempo ipotizzati dalla Presidenza del Consiglio e condivisi dalla Regione. Infatti, il...

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