n. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2018 -

IL COLLEGIO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 3 maggio 2018;

Sentito il relatore prof. Michele Ainis;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. I803 avviato dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 26327 dell'11 gennaio 2017, nei confronti del Consiglio notarile di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A. Barone, F. Cintioli e R. Danovi, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Cintioli &

Associati in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

E con la partecipazione in qualita' di segnalante, del notaio Paolo De Martinis, rappresentato e difeso dagli avvocati G. M. Roberti e G. Bellitti, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale EJC Roberti &

Associati in Bruxelles, Place du Grand Sablon 36;

Nonche', in qualita' di intervenienti: del notaio Riccardo Genghini rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Olivieri, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, largo Amilcare Ponchielli n. 6;

della societa' Centro Istruttorie S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tesauro e Francesco Anglani, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Bonelli Erede in Roma, via Vittoria Colonna n. 39;

dell'Associazione sindacale dei notai della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Locatelli n. 5;

Fatto In data 11 gennaio 2017, l'Autorita' ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti del Consiglio notarile di Milano (CNM), volto ad accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, realizzata attraverso: i) richiesta a tutti i notai del distretto di dati concorrenzialmente sensibili, al fine di far emergere le posizioni di preminenza economica;

ii) iniziative disciplinari nei confronti dei notai del distretto maggiormente produttivi ed economicamente performanti, accompagnate da attivita' segnaletica volta a dare risalto a tali iniziative. In data 21 febbraio 2018, gli Uffici istruttori dell'Autorita' hanno trasmesso la Comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) alle parti del procedimento, con la quale hanno contestato al CNM di aver posto in essere condotte idonee a inibire ai notai del distretto di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli piu' performanti) l'acquisizione di elevate quantita' di lavoro - ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalita' innovative di offerta - con l'intento di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto. La CRI (che costituisce il documento DOC257 del fascicolo istruttorio) ha chiarito che l'attivita' istruttoria svolta dagli Uffici non ha avuto ad oggetto le iniziative di genuina vigilanza del CNM, non essendo in discussione il potere/dovere del CNM di tutelare l'utenza e la fede pubblica nell'esercizio delle funzioni di controllo dell'operato dei notai. Sono state, invece, contestate le seguenti condotte, sulla base di numerose ed univoche evidenze: i) richiesta di dati economici sensibili sotto il profilo antitrust. Il CNM ha adottato nel 2014 e nel 2016 un sistema di monitoraggio a tappeto sull'attivita' dei singoli notai, volto ad acquisire informazioni sempre piu' dettagliate sul loro comportamento economico (numero di atti stipulati, copia delle fatture, spese di gestione, dettaglio di svariate voci di costo, fatturato complessivo, ecc.);

ii) mappatura dei notai monitorati. I dati acquisiti sono stati elaborati al fine di porre in rilievo aspetti concorrenzialmente sensibili (tra gli altri, tabelle che evidenziano i livelli di «sperequazione» tra il numero di atti redatti dai notai del distretto;

tabelle excel contenenti informazioni sui ricavi, sui costi e sull'organizzazione dell'attivita';

Indice fatturato/repertorio

da cui emerge il rapporto fra i prezzi mediamente praticati dai singoli notai e la tariffa repertoriale;

Grafico dispersione fatturato

che rappresenta il fatturato di ogni singolo notaio, evidenziando quelli con fatturati piu' elevati);

iii) diffuso risalto (relazioni annuali, giornate di studio, audizioni, ecc.) del messaggio che occorre «evitare sperequazioni» nella distribuzione del lavoro, evidenziando le ripercussioni negative per la categoria derivanti dalla concorrenza tra colleghi (condannando i c.d. «attifici», le «concentrazioni anomale del lavoro», il ricorso a societa' di servizi, le «politiche tariffarie molto, molto, molto, aggressive», giungendo a chiedere «...ti fai pagare troppo poco »). Nella CRI e' stato, altresi', ricostruito l'intento anticompetitivo sotteso a tali condotte del CNM, evidenziando come, tramite le stesse, il Consiglio abbia sistematicamente inteso fronteggiare: l'aumento della sperequazione nella distribuzione dei repertori notarili fra i notai del distretto;

il rischio che i notai utilizzino le nuove leve concorrenziali (prezzo e modalita' innovative di fornitura dei servizi) per acquisire quote di mercato a scapito dei concorrenti, a cio' indotti dalle modifiche legislative che hanno rivoluzionato il sistema notarile (riduzione attivita' riservate, soppressione tariffa, aumento pianta organica) e dalla crisi del settore immobiliare;

le scelte economiche dei notai risultanti non in linea con la media del distretto in termini di quantita' di lavoro svolto e prezzi mediamente praticati, ai quali e' stato veicolato il messaggio che bisogna «ambire» alla media. Una volta descritte le evidenze relative alle condotte contestate, nella CRI, gli Uffici istruttori hanno replicato alla difesa del CNM basata sulla funzionalita' di tali condotte all'esercizio dei propri poteri/doveri di vigilanza. In questa prospettiva, nella CRI e' stata verificata l'assenza di proporzionalita' e necessarieta' delle condotte, avendo riguardo alla natura dei dati richiesti, all'intento sotteso alla raccolta degli stessi e all'utilizzo che ne e' stato fatto. Riguardo alla natura dei dati, e' stato posto in rilievo che lo stesso Consiglio ha riconosciuto l'assenza di correlazione tra il numero di atti stipulati e i tempi di trascrizione, cosi' palesando che, diversamente da quanto formalmente asserito, non era il rispetto di tali tempi che si intendeva verificare;

rispetto alla richiesta delle fatture, e' stato rilevato che si tratta dell'unico documento dal quale risultano i prezzi effettivamente praticati da ciascun notaio alla propria clientela e che costituisce, pertanto, una tipologia di informazioni estremamente sensibile. La natura non necessaria e sproporzionata di tali dati e' stata poi ricondotta alla circostanza che il CNM non ha piu' chiesto copia delle fatture con i successivi monitoraggi, il che evidenzierebbe come lo stesso CNM non ritenga essenziale disporre di tale documentazione per condurre la propria attivita' di vigilanza. Con riferimento all'intento, oltre al fatto che tali condotte sono state esplicitamente correlate alla difesa della categoria («conoscere i numeri, possedere il dato, e' fondamentale per la difesa ed il consolidamento del notariato»), tra l'altro, nelle Relazioni annuali, nella CRI e' stato evidenziato anche che, nel 2016, il CNM sarebbe stato pienamente consapevole della pretestuosita' delle proprie richieste (al riguardo, viene richiamato uno scambio di e-mail tra i componenti del Consiglio di luglio 2016, in cui sorprendentemente si evidenzia l'incoerenza tra «deliberare di chiedere i dati di trascrizione e mandare un modulo di monitoraggio con dati economici e chiedendo certificato di regolarita' fiscale»). In relazione all'utilizzo dei dati raccolti, nella CRI e' stato sottolineato che il Consiglio non risulta aver assunto particolari iniziative quando ha riscontrato tempi medi di trascrizione molto lunghi. Diversamente, i dati economici e concorrenzialmente sensibili risultano essere stati ampiamente elaborati e hanno condotto alla mappatura dei singoli notai. Infine, sempre nell'ottica di dimostrare la non funzionalita' delle condotte contestate alla genuina attivita' di vigilanza, la CRI ha significativamente posto in rilievo che la quasi totalita' dei dati utilizzati e utilizzabili ai fini di vigilanza sono reperibili e reperiti dal Consiglio da altre fonti (principalmente Archivio notarile, Agenzia delle entrate ed esposti), rispetto alle quali le informazioni raccolte tramite i questionari 2014 e 2016 neanche rispondono a maggiore tempestivita' nei tempi di acquisizione. Inoltre, la circostanza che nei due questionari 2014 e 2016 non sia stato richiesto lo stesso set informativo e' stata richiamata quale conferma in se' della non necessarieta' ai fini della genuina attivita' di vigilanza della quasi totalita' dei dati richiesti, unitamente al fatto, di sicuro rilievo, che la stessa associazione di categoria intervenuta nel procedimento a sostegno del CNM (Associazione sindacale dei notai della Lombardia) ha riconosciuto che la raccolta di dati di fatturato non e' funzionale all'esercizio dei poteri di vigilanza. Tutto quanto precede ha portato gli Uffici istruttori a concludere che la raccolta di informazioni sensibili e i loro successivi utilizzi non possono che essere stati volti al perseguimento della finalita' anticoncorrenziale di inibire i notai vigilati dal discostarsi dalla media del distretto, tramite il ricorso alla leva prezzo e/o a modalita' innovative di offerta. A circa un anno dall'avvio dell'istruttoria e a ridosso dell'invio alle Parti della CRI, e' entrato in vigore il nuovo articolo, l'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287». L'art. 8, comma 2, prevede a sua volta: «Le disposizioni di cui ai precedenti articoli...

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