n. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2017 -

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20 gennaio 2017 nel procedimento n. 1130/2016 r.g. ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, in opposizione ad ordinanza resa ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, r.g.l. n. 1130/2016, promosso da Servizi Commerciali Integrati S.R.L. (c.f. 02695670352) avv. Leonardo Esposito, contro Elvira Rasulova, avvocati A. Monachetti, M. Congeduti, Alberto Piccinini, Ha pronunciato la presente ordinanza, osservando quanto segue in Fatto e diritto Il presente procedimento Con ricorso promosso ai sensi dell'art. ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, concernente la prima fase (c.d. sommaria) del presente giudizio la signora Elvira Rasulova impugnava il licenziamento intimatole dalla Italservizi s.r.l. (ora Agriservice MO srl in liquidazione) in data 30 novembre 2015 con decorrenza dal 31 dicembre 2015 ritenendolo radicalmente nullo e/o legittimo e/o inefficace. A tal fine formulava apposite conclusioni in via principale e subordinata nei confronti di numerosi convenuti (Burani Interfood spa, Servizi Commerciali Integrati srl, Agriservice MO srl e Burani Stefano Luigi personalmente ed in proprio) affermando l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica e/o gruppo d'imprese che dir si voglia e la contemporanea utilizzazione della propria prestazione lavorativa da parte di tutti i convenuti, sicche' l'intervenuto licenziamento era da porre nel nulla nei confronti di ognuno dei soggetti invocati in causa. Si costituiva - tra le altre parti - anche l'odierna opponente Burani Interfood s.p.a. accependo in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso proposto con il «rito Fornero», essendo nel frattempo intervenuta da parte della Agriservice MO srl (successivamente in liquidazione) la revoca del licenziamento in data 25 gennaio 2016. All'esito della prima fase del procedimento la scrivente giudice emetteva ordinanza con cui affermava l'inammissibilita' del ricorso proposto dalla ricorrente Rasulova per carenza di interesse ad agire, mancando appunto il licenziamento che e' oggetto per espressa volonta' normativa ex rito «Fornero». In mento alle spese di lite la scrivente condannava la lavoratrice al rimborso di quelle sostenute dalla attuale ed effettiva (almeno formalmente) datrice di lavoro Agriservice MO srl in liquidazione;

e compensava le spese sostenute da tutte le altri parte convenute. Ha opposto l'ordinanza la sola azienda Burani Interfood s.p.a., che nell'atto di opposizione si duole (tipicamente) del capo dell'ordinanza relativo alla liquidazione delle spese della prima fase del presente giudizio rilevando la mancanza dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 92, comma 2 c.p.e. e la mancanza di motivazione alcuna in merito alla disposta compensazione per le altre parti, censurando infine disparita' di trattamento rispetto alla Agriservice MO s.r.l. (in cui favore erano state - come s'e' detto - risarcite le spese). Si e' costituita la lavoratrice contestando in fatto e diritto l'opposizione e sollevando eccezione di incostituzionalita' dell'art. 92 c.p.c., evidenziando la situazione di sostanziale ingiustizia subita posto che, a seguito di' una serie di dubbi passaggi lavorativi tra soggetti tra loro collegati che ne hanno utilizzato la prestazione lavorativa, e' stata ingiustamente licenziata da un datore di lavoro cosi' «apparente» che ancora oggi, pur risultando il rapporto di lavoro ancora in essere, e' del tutto inadempiente (e latitante). Evidenzia la convenuta/opposta come un'interpretazione rigida del testo del novellato art. 92 c.p.c. determinerebbe un'illegittima riduzione della discrezionalita' del Giudice nella valutazione degli elementi, e in modo particolare dei «giusti motivi», idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite. La norma dibattuta Come noto, il sistema processuale civile si regge, in materia di spese, sulla previsione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.». Il secondo comma dell'art. 92 e' stato piu' volte oggetto di revisione da parte del legislatore. Dal testo originario nato con il codice di procedura civile (che prevedeva la compensazione delle spese di lite «se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi») si e' passati alla specificazione introdotta dall'art. 2, primo comma, lettera a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, in base al quale i «giusti motivi» devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L'art. 45, undicesimo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato poi il testo nel senso che le spese possono essere compensate «se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di convenzione 10 novembre 2014, n. 162), l'art. 92, comma 2, c.p.c. - in questa sede espressamente censurato - e' diventato il seguente: «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Le letture possibili dell'attuale formulazione della norma. La recente attuale formulazione della norma elimina la locuzione prevista dalla riforma del 2009 «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo nel testo unicamente tre ipotesi di compensazione: la soccombenza reciproca (che di fatto e' lo stesso principio della soccombenza di cui all'art. 91, e dunque non ne costituisce deroga in applicazione specifica), la «assoluta novita' della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». E' primariamente da chiedersi se di questa norma si debba dare una lettura tassativa (nel senso cioe' che al di fuori delle tre ipotesi ivi contemplate non sia consentito al Giudice legittimamente compensare le spese di un giudizio);

ovvero elastica e/o comunque costituzionalmente orientata (1) . Se questa seconda opzione fosse praticabile, la presente questione sarebbe valutabile dalla Corte come manifestamente infondata (quanto alla rilevanza, si veda nel prosieguo). Pare alla scrivente che il testo letterale dell'articolo imponga una tassativita' di ipotesi dalla quale il giudice non possa discostarsi, sia perche' il legislatore e' intervenuto...

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