n. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Quart

  1. Ha pronunciato la presente, Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Romeo Alberghi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola e Renato Ferola, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, piazza della Repubblica, 2;

    Contro Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, e Gabriele Romano e Antonio Andreottola domiciliato in Napoli, P.zzo S. Giacomo presso l'Avvocatura Municipale;

    Regione Campania;

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza per i BB. AA. PP. Storici Artistici ed Etnoantropologici Napoli e Provincia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

    Nei confronti di Emilio Cipriano, Roberto Gianni', Annamaria D'Aniello, Maria Aprea, Rodrigo Salvati;

    Per l'annullamento, quanto al ricorso principale: della nota dirig. 21 luglio 2010 contenente avviso ex art. 7 per autotutela delle DIA n. 23/04, n. 212/05, n. 393/ 2008, n. 341/2009, n. 367/ 2010;

    della nota dirig. n. 2225/10 recante richiesta documentale;

    delle note avvocatura 11 marzo 2010 e 17 marzo 2010;

    nei motivi aggiunti n. 1 depositati il 1° marzo 2011 notificati in data 18 febbraio 2011;

    della nota 21 febbraio 2010 che comunica come (per le dia 2005 e 2010) si procede ex art. 33, comma 4 e 6 bis. Nei motivi aggiunti n. 2 depositati il 1° marzo 201.1 notificati in data 28 febbraio 2011: della D.D. n. 269 del 27 dicembre 2010 che ha disposto l'annullamento delle DIA 393/08 e 341/09 relative ad un intervento di ristrutturazione edilizia di n. 5 locali commerciali al piano terra e pertinete piano internato. Nei motivi aggiunti n. 3 depositati il 13 luglio 2011 notificati l'11 luglio 2011: degli atti endoprocedimentali depositati da Comune e Soprintendenza nel ricorso R.G. 2793/11 proposto dal Comune. Nei motivi aggiunti n. 4: delle disposizioni dirigenziali n. 4 del 19 ottobre 2011 del dirigente II Municipalita' e n. 419 in pari data del Servizio Antiabusivismo aventi ad oggetto annullamento della DIA n. 212/2005 ed ordine di demolizione per parte degli abusi, ed irrogazione di sanzione pecuniaria per parte degli abusi;

    degli atti presupposti, nota del 23 settembre 2011 Dipartimento pianifica Urbanistica;

    della nota dipartimento urbanistica 11 marzo 2010 e 17 marzo 2010 e nota 27 ottobre 2010 della Soprintendenza;

    dei verbali 12 marzo 2008 e 8 aprile 2008 di validazione del formato digitale dei perimetri delle aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e del conforme certificato di destinazione urbanistica;

    dell'art. 124 delle NTA della variante generale al PRG;

    della nota 21 luglio 2010 del dirigente II Municipalita' recante avviso di avvio del procedimento di riesame di una serie di denunce inizio attivita', tra cui la DIA n. 212/2005;

    della nota II municipalita' 21 ottobre 2010 - prot. 2802;

    della nota 7 settembre 2011 del dipartimento di pianificazione urbanistica e del 28 settembre 2011 della unita' condono edilizio. Nei motivi aggiunti n. 5 depositati il 20 febbraio 2012 notificati il 13 febbraio 2012: della nota 15 dicembre 2011 e 23 aprile 2010,attinenti alla dia 367/2010 sospesa e poi respinta;

    dei provvedimento di archiviazione del 26 agosto 2010. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Soprintendenza per i BB.AA.PP Storici Artistici ed Etnoantropologici Napoli e Provincia;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il. dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    La societa' ricorrente e' proprietaria di un immobile sito in Napoli alla via C. Colombo n. 45, precedentemente adibito ad uffici, noto come edificio ex Flotta Lauro, ed attualmente denominato "Hotel Romeo". All'esito di lavori di consolidamento strutturale dell'edificio suddetto, eseguiti giusta DIA n. 23/2004, e' stata presentata al Comune di Napoli ulteriore DIA n. 212/2005 al fine di realizzare lavori tesi al mutamento di destinazione ad uso alberghiero dell'immobile, DIA che contemplava un intervento di ristrutturazione edilizia mediante parziale demolizione e ricostruzione, asseritamente senza aumento di volume;

    a tale denuncia erano allegate planimetrie contenenti lo stato di fatto e quello di progetto dell'edificio. Le opere sono state ultimate in data 14 dicembre 2007 giusta comunicazione di fine lavori depositata agli atti del Comune di Napoli. In seguito le porzioni di immobile site all'ottavo piano (relativamente allo spazio esterno destinato a palestra) e del nono piano (sala ristorante) sono state sottoposte a sequestro penale, essendo contestata per le stesse la mancanza di permesso di costruire. L'Amministrazione comunale ne ha conseguentemente ingiunto la demolizione con la disposizione dirigenziale n. 399 del 16 settembre 2009 gravata nel ricorso di cui al R.G. 7185/2009, nell'ambito del quale sono stati poi impugnati con motivi aggiunti gli ulteriori atti impugnati anche nel presente giudizio e per la quale e' stata adottata ordinanza di rimessione da Corte costituzionale n. 729/2014 su questioni in parte analoghe a quelle riportate nella presente ordinanza. Assume parte ricorrente che il Comune di Napoli avrebbe supinamente recepito la contestazione del giudice penale, adottando il provvedimento di demolizione che ritiene verificata la realizzazione in parte qua di una nuova costruzione. L'ordine di demolizione e' stato sospeso da questo TAR con ordinanza cautelare n. 352/2010, nella quale si e' rilevata la mancata considerazione di quanto assentito con DIA n. 212/2005, non annullata dal Comune. A seguito anche di una perizia depositata dal consulente di ufficio del PM nel procedimento penale, il Comune di Napoli ha avviato un procedimento di riesame di tutte le denunce di inizio attivita' in base alle quali sono stati eseguiti lavori edili per l'Hotel Romeo;

    gli elementi indicati nell'avviso di avvio del riesame sono stati oggetto di controdeduzioni della societa' Romeo con nota del 5 agosto 2010. Il Comune ha richiesto integrazioni documentali in data 25 settembre 2010;

    quindi ha: dapprima concluso il riesame della DIA n. 23/2004 disponendo l'archiviazione del procedimento (in quanto in parte trattasi di lavori di adeguamento antisismico ed in parte le relative richieste sono state rinunciate e trasfuse nella successiva DIA 212/2005);

    In seguito ha concluso il procedimento di riesame per due DIA n. 393/2008 e 341/2009 relative a lavori eseguiti nell'immobile di via Melisurgo n. 15 (traversa del Leone), attinenti a porzioni dell'immobile site al piano terra e seminterrato, disponendo l'annullamento delle denunce stesse;

    avviato una richiesta di parere alla Soprintendenza ai fini dell'applicazione dell'art. 33, comma 4, D.P.R. 380/01 per gli abusi contestati;

    infine concluso il procedimento di riesame della dia n. 212/2005 giusta le determinazioni del 19 ottobre 2011 con le quali ha dichiarato l'inefficacia della DIA sia in ragione del mancato rispetto del vincolo paesaggistico (che avrebbe imposto l'acquisizione del parere della competente Soprintendenza), sia in ragione di un aumento volumetrico non consentito dalla normativa urbanistica vigente per la zona in esame;

    ed ha di seguito diffidato la societa' alla demolizione delle opere eseguite su parte del piano ottavo e sull'intero nono piano, applicando per i restanti abusi la sanzione pecuniaria. Parte ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione, e successivamente con motivi aggiunti, avverso tutti gli atti in epigrafe, lamentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare lamenta: 1 - Violazione art. 7, legge n. 241/90, istruttoria frettolosa - si sarebbe ignorata la presentazione della denuncia di inizio attivita' e non si e' dato modo di dimostrare la legittimita' delle opere, in quanto configurabili come atti di ristrutturazione edilizia. Mancata spedizione dell'avviso di avvio del procedimento di riesame, necessario trattandosi di esperimento di potere di autotutela;

    2 - Violazione del D.P.R. 380/01: premette la ricorrente che l'immobile e' stato edificato giusta licenza del 1950 e constava di un seminterrato e undici piani fuori terra, di cui gli ultimi due arretrati rispetto al filo della facciata, in acciaio e vetro - inoltre per i piani interni dello stabile nel 1987 e' stata presentata domanda di condono edilizio. Con la DIA del 13 giugno 2005 il Comune dapprima disponeva la sospensione dei termini chiedendo il completamento del condono;

    conseguita la concessione in sanatoria per il pregresso, la parte ha atteso i termini per il perfezionamento della DIA ed ha dato inizio e concluso i lavori, dopo che il Comune in alcuni sopralluoghi aveva accertato la conformita' di quanto realizzato alla DIA. Il progetto di DIA, si ribadisce, non modifica le altezze dell'edificio e prevedeva una ristrutturazione con spostamento di alcuni volumi in diverse allocazioni, senza modifiche a volume e sagoma: il concetto tecnico-giuridico invocato sarebbe la ristrutturazione leggera di cui all'art. 3, D.P.R. 380 - a differenza della ristrutturazione pesante che richiede il permesso di costruire. Peraltro con successive modifiche normative anche la ristrutturazione pesante di cui all'art. 20, D.P.R. 380 e' stata resa assentibile con DIA alternativa al permesso di costruire. Conclusivamente l'istante invoca la legittimita' del proprio operato, in quanto assistito da una denuncia di inizio attivita', per la quale sono...

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