n. 85 SENTENZA 22 marzo - 13 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma terzo, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la piu' ampia informazione democratica sull'attivita' della Regione), promosso dalla Corte d'appello di Palermo, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G.F. ed altro e la Presidenza della Regione siciliana ed altro, con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di costituzione di G.F. ed altro;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato Gaetano Armao per G. F. ed altro. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza emessa il 4 maggio 2015, la Corte d'appello di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma terzo, della legge della Regione Siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la piu' ampia informazione democratica sull'attivita' della Regione), nella parte in cui stabilisce che la nomina e l'assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura concorsuale. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione. Essa conterrebbe la previsione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico subordinato alle dipendenze della Regione, prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale. Non sarebbe, pertanto, garantito, attraverso la scelta delle migliori professionalita', il buon andamento della pubblica amministrazione e verrebbe introdotta un'ingiustificata disparita' di trattamento con la generalita' dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi. 2.- Riferisce la Corte d'appello che il giudizio a quo ha per oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che ha rigettato l'opposizione delle medesime parti reclamanti avverso la comunicazione della loro cessazione dall'incarico di giornalisti addetti all'ufficio stampa presso la Presidenza della Regione siciliana. In particolare, qualificando tale atto come un vero e proprio licenziamento, essi hanno chiesto che ne sia dichiarata la nullita', o comunque l'illegittimita', con le conseguenti statuizioni previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che - con ordinanza n. 146 del 2014 - questa Corte ha dichiarato inammissibile la medesima questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel primo grado dello stesso giudizio, dal Tribunale ordinario di Palermo il quale, a seguito della riassunzione del processo, dapprima ha rigettato le impugnative di licenziamento proposte dai ricorrenti e, successivamente, ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria. Il rimettente, dopo avere esaminato il contenuto del rapporto tra i reclamanti e l'amministrazione regionale, ritiene che esso debba essere ricondotto alla figura tipica del rapporto di lavoro subordinato, ravvisando tutti gli elementi sintomatici che concorrono a configurare il rapporto di impiego pubblico;

sussisterebbero, in particolare, il vincolo di subordinazione gerarchica, l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente, l'utilizzazione sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un orario di lavoro predeterminato, la stabilita' e continuita' del corrispettivo, l'esclusivita' nella prestazione dell'attivita' lavorativa. All'epoca delle nomine dei reclamanti, la disposizione censurata, applicabile ratione temporis, prevedeva la procedura per la nomina di tali giornalisti, la quale comprendeva - fermo restando il requisito dell'iscrizione da almeno tre anni all'ordine...

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