n. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2015 -

Proposto dalla regione Veneto (codice fiscale n. 80007580279 - partita IVA n. 02392630279), in persona del Presidente della giunta regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della giunta regionale n. 1157 dell'8 settembre 2015 (allegato 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org), contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162). Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» per violazione degli articoli 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana. L'art. 1, comma 44, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», statuisce che, «nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Onde giudicare della legittimita' costituzionale di tale disposizione occorre in via prodromica ricostruire il complesso quadro delle competenze legislative disegnato dalla Carta costituzionale in ordine alle materie istruzione e formazione professionale. L'art. 117, comma 2, lettera n), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la peculiare materia «norme generali sull'istruzione». Il successivo comma 3, inserisce, invece, tra le materie di competenza concorrente, «l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale». Ne emerge un complesso e sovrapposto quadro di competenze, che esige, al fine di delimitare reciprocamente le attribuzioni statali e regionali e definire la rispettiva interferenza, di sciogliere le difficolta' esegetiche connesse alla determinazione del significato e della portata dell'espressione «norme generali sull'istruzione» di cui all'art. 117, comma 2, lettera n), Cost., e del rapporto-differenziazione di queste rispetto ai principi fondamentali dell'istruzione di cui all'art. 117, comma 3, Cost. A tal riguardo la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale. Le norme generali cosi' intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operativita', ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, piu' o meno numerose» (sentenza n. 279/2005). Pare, dunque, che il discrimine tra norme generali e principi fondamentali vada rinvenuto nella «dimensione» teleologica e precettiva delle disposizioni. Ossia, ove sottese alle norme vi siano «esigenze unitarie» che prescindano e travalichino le peculiarita' territoriali, si avra' una «norma generale», mentre, laddove la disposizione esigera' un'attuazione «territoriale», ci si trovera' innanzi a meri principi fondamentali. Tale criterio e' stato ulteriormente specificato e chiarito nella fondamentale decisione n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, che costituisce uno snodo esegetico imprescindibile nel fissare una precisa linea di demarcazione tra le competenze legislative statali e regionali in materia di istruzione e formazione. In essa i giudici di codesta ecc.ma Corte hanno ritenuto essere «norme generali sull'istruzione (...) quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parita' di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonche' la liberta' di istituire scuole e la parita' tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge». Si specifica, poi, che tali «norme generali», devono essere suscettibili di «disciplinare un dato settore ordinamentale con piena idoneita' normativa dal punto di vista verticale (dall'alto verso il basso, o meglio dal soggetto regolatore ai soggetti regolati)» e devono essere «funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare, mediante la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'identita' culturale del Paese, nel rispetto della liberta' di insegnamento di cui all'art. 33, primo comma, Cost.». Cio' che, dunque, caratterizza le norme generali sull'istruzione e' la loro «infrazionabilita'» e autosufficienza precettiva, che ne espande necessariamente la portata sull'intero territorio nazionale, sia sotto un profilo regolamentare che organizzatorio. Il che giustifica, se non impone, il riconoscimento di una competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato. I principi fondamentali dell'«istruzione», invece, a differenza delle norme generali, portano con se' l'idea del limite dell'esercizio della potesta' statale e, secondo codesta ecc.ma Corte, conglobano in se' «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non gia' per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei principi fondamentali stessi» (sentenza n. 200/2009). Peraltro, ad avviso di codesto ecc.mo Giudice, «lo svolgimento attuativo dei predetti principi e' necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realta' territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico». Ossia «la funzione dei principi fondamentali e' quella di costituire un punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale (...) Cio' implica, nella concreta attuazione, che i principi fondamentali della materia, operando sostanzialmente da raccordo tra le «norme generali» e quelle di competenza regionale in tema di istruzione, passano attraverso il termine medio della legislazione delle regioni, adottata nell'ambito di scelte riservate all'autonomia del legislatore regionale». «In questa prospettiva, dunque, la legislazione di principio svolge una funzione di coordinamento e collegamento tra il sistema scolastico nazionale, nella sua essenza strutturale, e gli ambiti di disciplina, connessi alle specificita' territoriali, demandati alla competenza delle regioni» (sentenza n. 200/2009). In tale quadro prospettico, l'elemento definitorio che conforma e demarca lo spazio d'intervento riservato al legislatore regionale e' allora il criterio della...

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