n. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2014 -

Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (CF 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore Dott. - Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 656 del 14/10/2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela de Marzo (C.F. DMRMNL70C41C632R) (pec: avvmanuelademarzo@cnfpec.it) dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14.02.2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Fabio Francesco Franco, in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19;

contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, decreto-legge n. 91/2014, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, allegato, legge n. 116/2014 del 11.8.2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, nella parte in cui, ha apportato la seguente modificazione all'art. 29, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: «a) al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali";

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento;

    eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti".», per contrasto con gli artt. 117, 3° e 4° comma, 118, 1° comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 120, 2° comma, Cost., in riferimento all'art. 8, legge n. 131/2003 (recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001"). La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 14 ottobre 2014. Il...

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