n. 85 ORDINANZA 7 febbraio - 20 aprile 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Ivrea, con ordinanza del 12 gennaio 2017, e dal Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza del 30 marzo 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 46 e 101 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, in composizione monocratica, con ordinanza del 30 marzo 2017 (r.o. n. 101 del 2017), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza come previsto dall'art. 458, c. 1, c.p.p.»;

che il giudice a quo premette che, nei confronti dell'imputato, e' stato emesso un decreto di giudizio immediato per i reati previsti dagli artt. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

che in udienza l'imputato ha presentato una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando la richiesta di elaborazione del programma di trattamento, trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE);

che tale richiesta di sospensione, alla stregua dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche' tardiva: nel giudizio immediato, infatti, essa deve essere presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone quel giudizio e non nell'udienza dibattimentale;

che le questioni sarebbero rilevanti perche', se accolte, consentirebbero di rimettere in termini...

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