n. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 50, lettera i) n. 5 e dell'art. 17, comma 97 della legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16 agosto 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 13 ottobre 2017, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - con riferimento all'art. 10 della legge n. 157/1992, nonche' con l'art. 117, comma 3, Cost. - coordinamento della finanza pubblica - con riferimento all'art. 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n. 78/2010, e con l'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. - Ordinamento civile. Fatto In data 16 agosto 2017 e' stata pubblicata, sul n. 65 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017, recante «Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie». Due delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali, nonche' illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1. La legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, «Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie», ha posto, all'art. 17, con una ampia norma conclusiva composta di ben 99 commi, numerose eterogenee norme regolanti materie diverse. Per quanto qui interessa, tra l'altro, il legislatore regionale, con il comma 50 dell'art. 17 citato, ha devoluto alla regione le funzioni esercitate dalla Citta' Metropolitana di Roma Capitale e dalle province in materia di fauna selvatica, intervenendo con ampie modifiche sul testo della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio. Quella legge, nell'ottica della detta ordinata gestione, istituiva all'art. 17 le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile al fine di «promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado», e, al comma 9, prevedeva la possibilita' di istituire zone destinate al solo allenamento dei cani. Con la legge che oggi si impugna, alla lettera i), n. 5 (erroneamente indicata, per evidente lapsus calami, come lettera h) dall'allegato alla delibera con la quale il Consiglio dei ministri ha deliberato la impugnazione della disposizione in esame), e' stato modificato l'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 17/1995, introducendo la previsione che le zone destinate al solo allenamento dei cani devono avere natura temporanea, e che la loro operativita' sia prevista «nel periodo 1° giugno-31 agosto» (1) . Le modifiche cosi'...

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