n. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2018 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo composta dai signori magistrati: Tommaso Miele, Presidente;

Federico Pepe, Giudice;

Gerardo de Marco Giudice relatore. Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 19592 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da SOGET S.p.a. (c.f. 01807790686), difesa dagli Avv.ti Sergio Della Rocca (DLL SRG 61B12 G878X) e Danilo Monaco (MNC DNL 71L04 C632W) del Foro di Pescara;

Contro Comune di Teramo (c.f. 00174750679), difeso dall'Avv. Cosima Cafforio (CFF CSM 59P44 E205F) del Foro di Teramo avverso il provvedimento di diniego di discarico prot. 9083 del 13 febbraio 2017, concernente quote inesigibili nei confronti del debitore A. D. M. (...);

Uditi all'udienza pubblica del 3 ottobre 2017 gli Avv.ti Della Rocca e Cafforio, nonche' il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Regionale Roberto Leoni. Fatto 1. - Con il ricorso in epigrafe la SOGET, nella sua qualita' di agente della riscossione del Comune di Teramo, contesta il provvedimento di diniego di discarico prot. 9083 del 13 febbraio 2017, concernente una cospicua serie di quote non riscosse nei confronti del debitore A. D. M. (...);

si tratta, nella specie, di circa 70 partite di somme iscritte a ruolo, a vario titolo, nei confronti del contribuente in parola, in annualita' che vanno dal 2000 al 2008. Giova subito osservare che il presente giudizio si inquadra in un ben piu' ampio contenzioso tra l'ente locale ed il proprio agente della riscossione. Il Comune di Teramo, in particolare, a cavallo tra il 2015 e il 2016 ha avviato un'attivita' di controllo sullo stato delle riscossioni affidate a SOGET nei confronti di 142 contribuenti;

in esito all'esame degli elementi raccolti, il Comune ha emesso una serie di provvedimenti di diniego di discarico, distinti per ciascun debitore, tra cui quello che forma oggetto del presente giudizio;

i provvedimenti in parola sono stati singolarmente impugnati dall'agente della riscossione dinanzi a questa Corte dei conti, con 144 separati ricorsi aventi tutti analogo contenuto in diritto. Le relative udienze di discussione si sono svolte il 9 maggio, il 3 ottobre e il 7 novembre 2017. 2. - Piu' in dettaglio, con specifico riguardo alla fattispecie in giudizio, e' documentato che: con nota prot. 71146 del 16 dicembre 2015 il Comune di Teramo chiedeva alla SOGET di fornire «dettagli con annessi documenti giustificativi, atti a dimostrare il puntuale e tempestivo» adempimento dell'attivita' di riscossione svolta nei confronti di 142 posizioni, in relazione alle quali erano insorti dubbi circa la attuale sussistenza del credito comunale (essendosi anche eccepita dai debitori, con istanze di sgravio o ricorsi, la nullita' ovvero la tardivita' degli atti adottati dall'agente della riscossione);

il contribuente D. M. si trova indicato al n. 18 dell'elenco accluso alla predetta nota;

la SOGET con nota prot. 1258/2016 eccepiva l'irritualita' della richiesta in parola, ritenendo che il comune stesse impropriamente esercitando un'attivita' di controllo sulle quote inesigibili in pendenza dei termini per la presentazione o l'integrazione delle comunicazioni di inesigibilita' e, per di piu', senza svolgere contestazioni analitiche sulle presunte omissioni o irregolarita' commesse dall'agente;

con nota prot. 11702 del 1° marzo 2016 il comune insisteva nella propria richiesta di conoscere lo stato della riscossione dei propri crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dalla comunicazione di inesigibilita' e dal relativo procedimento, trattandosi complessivamente di «crediti insoluti, per diversi milioni di euro, molti dei quali risalenti a piu' lustri»;

acquisita ed esaminata la documentazione giustificativa dell'attivita' espletata, con nota prot. 60739 in data 10 ottobre 2016 il Comune di Teramo contestava all'agente della riscossione, ex art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, la perdita del diritto al discarico (cio' in quanto era manifestamente decorso il termine prescrizionale);

con nota prot. 2016/26900 del 20 dicembre 2016, SOGET respingeva la contestazione, richiamandosi ai commi 684 e 687 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014 (come novellati dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), nella parte in cui precludono all'ente creditore l'avvio di controlli e il conseguente svolgimento di contestazioni in pendenza dei termini di presentazione o integrazione delle comunicazioni di inesigibilita' da parte dell'agente della riscossione;

il Comune di Teramo, con nota prot. 9083 del 13 febbraio 2017, confermava il diniego di discarico, ex art. 19, comma 2, lettera e) del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, motivando (in replica alle osservazioni formulate dalla SOGET) nel senso che, in mancanza di comunicazioni di inesigibilita' anteriori all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, l'agente della riscossione non poteva beneficiare del differimento dei termini di integrazione delle comunicazioni e di conseguente controllo delle stesse;

per effetto del diniego di discarico, il comune ha pertanto invitato l'agente della riscossione a versare entro novanta giorni, in via agevolata, l'importo pari a un ottavo delle somme iscritte a ruolo, oltre spese ed interessi;

oppure, decorso inutilmente il predetto termine, a versare un terzo delle somme iscritte a ruolo, oltre spese e interessi. 3. - Di qui il ricorso per cui e' causa. La SOGET contesta, segnatamente, per quanto qui precipuamente rileva, la violazione degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (come modificati dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonche' la violazione dell'art. 1, commi 684, 687 e 688 della stessa legge n. 190 del 2014. In estrema sintesi, la SOGET sostiene che il Comune di Teramo non avesse il potere di effettuare controlli sulle partite iscritte a ruolo, ne' quello di pronunciarsi sul discarico delle quote in discorso, prima del maturarsi del termine di legge (compreso, per le annualita' in esame, tra il 2025 e il 2033;

recte, tra il 2029 e il 2037, dopo l'ulteriore novella entrata in vigore il 6 dicembre 2017, nelle more del presente giudizio). In ogni caso, le quote di importo inferiore o pari a 300 euro non sarebbero soggette a controllo. La SOGET precisa anche, a confutazione di quanto ex adverso affermato, di avere presentato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati negli anni 2001, 2003, 2004, 2005 e 2008. Ancora eccepisce l'illegittimita' della procedura, mancando l'avviso di avvio di procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Quanto al merito, SOGET ritiene di poter comprovare, attraverso le proprie produzioni documentali, la propria diligenza nell'attivita' di riscossione deducendo, in particolare, la ritualita' e tempestivita' degli adempimenti di legge, per ogni singola cartella esattoriale. La SOGET ha quindi concluso per l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento della non debenza, da parte della societa', degli importi che la stessa sarebbe tenuta a versare come conseguenza del diniego di discarico. 4. - Il Comune di Teramo si e' costituito in giudizio con memoria del 28 agosto 2017. Deve darsi atto che il comune, nella redazione delle proprie difese, si e' attenuto alle indicazioni fornite da questa Corte con ordinanze n. 26, 27 e 28 del 26 giugno 2017 (relative ad altri giudizi aventi contenuto analogo a quello qui in esame). In particolare dopo aver preso atto dell'esistenza di oltre 140 ricorsi aventi contenuto sovrapponibile, la Sezione aveva ravvisato l'opportunita' che tutti i giudizi della specie fossero discussi e, possibilmente, trattenuti in decisione contestualmente, cosi' favorendo la piu' completa cognizione di causa ed assicurando che tutti i profili in fatto e in diritto fossero trattati esaustivamente, secondo una visione per quanto possibile unitaria, anziche' parcellizzata, della fattispecie e dei rapporti tra SOGET e Comune di Teramo, evitando altresi' che nuovi argomenti difensivi fossero proposti e presi in considerazione solo successivamente alla decisione dei primi ricorsi e che, quindi, non fossero adeguatamente valorizzati;

cio' anche con specifico riguardo alle questioni di costituzionalita' solo accennate, e non adeguatamente sviluppate, in sede di discussione dei primi giudizi della specie. Il collegio giudicante, quindi, per ragioni di ordinata trattazione dell'insieme dei giudizi in discorso, visto anche il principio di sinteticita' e chiarezza degli atti di cui all'art. 5 del codice della giustizia contabile, aveva ritenuto necessario che le parti articolassero le proprie difese in un unico documento di inquadramento in diritto della vicenda, valido per tutti i ricorsi, specificando poi in apposite schede analitiche i principali dati e le peculiarita' nel merito di ciascuna quota oggetto di contestazione. Cio' posto, il comune ha quindi depositato un'unica memoria di costituzione (per i ricorsi da n. 19527/Q.I. a n. 19551/Q.I.;

da n. 19553/Q.I. a n. 19580/Q.I.;

da n. 19582/Q.I. a n. 19594/Q.I.;

da n. 19596/Q.I. a n. 19600/Q.I.);

in essa sono affrontate le questioni di' carattere generale, comuni a tutti i giudizi;

ad essa sono allegate singole schede di dettaglio, concentrate sulle specificita' della singola quota non ammessa a discarico. In estrema sintesi, per quanto qui rileva, l'ente locale deduce che: i provvedimenti impugnati rappresentano l'epilogo di un'azione di controllo e verifica dell'attivita' della SOGET, avviata dal Comune di Teramo da oltre un quinquennio e resa indispensabile dalla quantita' di residui attivi e dalla loro «stagnazione» nel tempo;

l'esistenza di crediti insoluti, per diversi milioni di euro, molti dei quali risalenti a piu' lustri, determinava per il comune non solo una consistente limitazione della liquidita' finanziaria, ma pure incertezza circa la possibilita' di qualificare detti crediti come residui...

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