n. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12. Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R n. 27 del 9 luglio 2015 «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sul servizio di trasporto pubblico non di linea su strada)». Con la legge n. 14 del 6 luglio 2015 che reca «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo» la Regione Piemonte ha disposto modifiche alla legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995 - legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada. In particolare dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/1995, rubricato «Settore di intervento» il quale dispone: «La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

  1. il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) con l'art. 1, della legge regionale n. 14/2015, e' stato inserito l'art. 1-bis rubricato «Esclusivita' del servizio di trasporto». L'art. 1-bis dispone: comma 1 «il servizio di trasporto di persone che prevede la chiamata, con qualunque modalita' effettuata, di un autoveicolo, con l'attribuzione di corresponsione economica, puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b)»;

    comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 2-bis,». I soggetti richiamati dalla norma regionale, ai quali e' autorizzato in esclusiva l'esercizio del servizio di trasporto...

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