n. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2015 -

TRIBUNALE DI VERONA Sezione II Il Tribunale di Verona, sezione II, in composizione collegiale in persona di: Dr Fernando Platania - Presidente;

Dr Federico Bressan - Giudice;

Dr Pier Paolo Lanni - Giudice rel. A scioglimento della riserva assunta nel procedimento per concordato preventivo n. 41/15, cui sono riuniti procedimenti prefallimentari nn. 363/15 e 291/15 Osserva Con istanze di fallimento depositate il 1° luglio 2015 e 3 giugno 2015, Massimiliano Bertoldi e la SVAI s.p.a. hanno chiesto la dichiarazione di fallimento della Termosanitaria Righetti s.a.s. di Vittorio Righetti &

C., societa' cancellata dal Registro delle Imprese il 28 luglio 2014. Con ricorso depositato il 7 luglio 2015, Vittorio, Mauro e Stefano Righetti, quali soci della Termosanitaria Righetti s.a.s., hanno chiesto l'ammissione della societa' al concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, L.F. Con provvedimento del 17 luglio 2015 e' stato concesso agli istanti il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura concordataria. Al fascicolo del procedimento per concordato preventivo sono stati riuniti ex art 273 c.p.c. i fascicoli relativi alle due procedure prefallimentari precedentemente instaurate. La parte istante non ha adempiuto agli obblighi informativi prescritti e quindi con decreto del 9 settembre 2015 e' stata fissata udienza l'udienza del 9 ottobre 2015 per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162, comma 2, L.F. A tale udienza e' comparso uno dei creditori che avevano instaurato le procedure prefallimentari, la Svai S.p.a., e ha insistito per la dichiarazione di fallimento. Con provvedimento pronunciato contestualmente alla presente ordinanza viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza di concordato e si rende quindi necessario l'esame dell'istanza di fallimento, riproposta all'udienza ex art. 162. Nell'istanza di concordato sono riconosciuti il credito della Svai S.p.a. (ben superiore alla soglia quantitativa di cui all'art. 15 L.F.), i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e lo stato di insolvenza, ma la dichiarazione di fallimento e' preclusa dal decorso del termine annuale previsto dall'art. 10 L.F. Tale soluzione, tuttavia, appare irragionevole e pregiudizievole per il diritto di difesa della parte che ha chiesto la dichiarazione di fallimento. Si solleva quindi una questione di costituzionalita' in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione...

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