n. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2015 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. n. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. n. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: fax 06/96514000 e PEC «ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it»), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Torino, Piazza Castello n. 165, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge della Regione Piemonte del 23 giugno 2015, n. 12, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del giorno 25 giugno 2015, recante «Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti», giusta delibera del Consiglio dei ministri del giorno 31 luglio 2015. La legge della Regione Piemonte n. 12 del 23 giugno 2015, «Promozione di interventi di recupero e valorizzazione del beni invenduti», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del giorno 25 giugno 2015, dispone all'art. 1: «1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attivita' di recupero, valorizzazione e distribuzione del beni invenduti come definiti all'art. 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalita' di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le seguenti finalita': a) sostenere le fasce di popolazione piu' esposte al rischio di impoverimento;

  1. consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;

  2. ridurre i costi di smaltimento;

  3. favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. 2. I progetti e le attivita' di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti: a) gli enti locali, singoli ed associati;

  4. i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»);

  5. i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

  6. i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione...

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