n. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA Sezione 11 Riunita con l'intervento dei signori: Sorrentino Federico - Presidente, Prosperi Raffaele - relatore, Cofano Edoardo - giudice, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2450/2016 depositato il 25 marzo 2016, avverso la sentenza n. 21331/2015 - Sezione 25, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, contro Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Roma - Territorio, proposto dall'appellante Finocchi Maria Ludovica, via Amipsia n. 52 - 00124 Roma, difeso da Bassi dott. Giampaolo, via Dandolo n. 24 - 00100 Roma. Atti impugnati: avviso di accertamento n. RM12260262013 estimi catastali. Ordinanza 1. Oggetto dell'appello e' la sentenza n. 21331/15 del 20 ottobre 2015 con la quale e' stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il ricorso proposto da Maria Ludovica Finocchi avverso l'avvenuto riclassamento catastale in Roma di otto unita' immobiliari, sei appartamenti e due box, con civico d'ingresso in via Filippo Casini n. 6, gli appartamenti e in viale Glorioso n. 31, i due box, nella cosiddetta microzona Gianicolo, con riclassamento avvenuto, ex art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con tale appello sono state sollevate una copiosa serie di censure inerenti l'erronea e strumentale applicazione del criterio di «estimo comparativo», il difetto di motivazione dell'avviso di accatastamento, la nullita' della sentenza impugnata per carenza di pronuncia, la disapplicazione del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, il generale travisamento del fatto nella definizione delle microzone, la violazione da parte del procedimento degli articoli 23 e 53 della Costituzione. 2. Il Collegio rileva che il riclassamento in esame, come del resto sostenuto con il ricorso introduttivo e con l'appello, e' avvenuto sulla base dell'art. 1, comma 335, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311. Tale previsione di legge recita testualmente: «La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.». Dunque la norma stabilisce, una volta formate le microzone comunali ai sensi dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ossia porzioni di territorio con caratteri urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonche' dotati degli stessi servizi e infrastrutture urbani tali da costituire ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi dei valori, che venga rivisto il classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in ciascuna mi crozona nel caso in cui il rapporto tra il valore medio di mercato individuato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT