n. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 novembre 2018 -

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n. 69, in persona del presidente pro tempore Francesco Pigliaru, in forza di procura speciale a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba (cod. fisc. CMBLSN57D49B354X;

posta elettronica certificata acamba@pec.regione.sardegna.it - fax 070.6062418) e avv. Sonia Sau (cod. fisc. SAUSNO71P50B354Z - posta elettronica certificata ssau@pec.regione.sardegna.it - fax 070.6062418), elettivamente domiciliata presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n. 24;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;

per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, quest'ultima pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2018, n. 220. Fatto 1. - Nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2018, n. 220, e' stata pubblicata la legge 21 settembre 2018, n. 108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative). 2. La predetta legge ha convertito il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, che, all'art. 8, comma 4, ha disposto: «All'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole "nel periodo 2015-2017", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2018-2020";

  1. al comma 2-bis, le parole "Nel periodo 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo 2018-2020".». 3. Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, attualmente in vigore, risulta pertanto il seguente: «1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la Regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La Regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura. 2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la Regione Sardegna nel periodo 2018-2020 e' autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-bis. Nel periodo 2018-2020, la Regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonche' la mobilita' sanitaria verso altre regioni». 4. L'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha esteso temporalmente l'efficacia di una disposizione costituzionalmente illegittima sotto plurimi profili, connotandola di ulteriori vizi di illegittimita' costituzionale. 5. Va peraltro rappresentato che l'intervento legislativo impugnato si inserisce in una vicenda che ha visto coinvolti lo Stato, la Regione Sardegna ed un investitore privato, la Qatar Foundation Endowment, in partnership con l'Ospedale Bambin Gesu' (IRCCS), con il comune intento di realizzare l'attivazione di un presidio ospedaliero ad alta qualificazione sanitaria nell'area di Olbia, il Mater Olbia, fortemente...

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