n. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro La Regione Abruzzo (CF 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, P.zza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 10/2015 del 21 maggio 2015, pubblicata sul B.U.R. Regione Abruzzo n. 6 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto «Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica», in particolare l'art. 5, commi 3 e 5 della L.R. n. 10/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015. La legge regionale in esame, che detta norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e' illegittima da un punto di vista costituzionale, avendo statuito in materia di legislazione esclusiva statale, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 3 e 5, per i motivi di seguito specificati. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5 L.R. n. 10/2015, per contrasto con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo, 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico», per violazione degli artt. 47 e 117, comma secondo, lett. m) Cost. L'articolo 5, che reca disposizioni in ordine alla gestione e reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, prevede, ai commi 3 e 5: «3. Le ATER programmano l'utilizzo dei proventi entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso: a. nella misura minima dell'80 per cento per la manutenzione degli alloggi nonche' per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da approvare entro centosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

  1. la parte residua puo' essere utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari delle...

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