n. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2017 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA IL GIUDICE DI PACE Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Nel procedimento Rgnr n. 2896/2012 - Rg.GdP 154/2017 Premesso che si procede penalmente nei confronti di B. C. nato a ..... in data ...... per i fatti di cui alla seguente imputazione: dei reati p. e p. dagli artt. 81, 594, 612 del Codice penale perche' con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore e il decoro di P. P. M., dicendole: «sei una troia schifosa, mi hai rovinato la vita, vai ai bordelli, sei un bidone.. stronza» e la minacciava di un danno ingiusto dicendole: io vado in galera ma a te ti sotterro, questa e' una promessa..., ti ammazzo, ti taccio fuori, da qui non uscirai viva» e facendole il gesto di tagliarle la gola;

Commesso in Mestre in piu' occasioni nel mese di gennaio 2012;

del reato p. e p. dagli artt. 81, 594 del Codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso dei fatti di cui sopra, offendeva l'onore e il decoro di P. P. M., dicendole: stronza, troia, puttana, zoccola, sei una merda»;

Commesso in Mestre in data 4 maggio 2012;

che la fattispecie di reato di cui al procedimento in oggetto riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 c.p. (oltre al reato di minacce ex art. 612 c.p.), che e' stato abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, terzo comma;

Considerato che il giudice procedente dubita della legittimita' costituzionale delle norme abrogative del suddetto reato di ingiuria;

tanto premesso il giudice remittente osserva quanto segue. 1 - Inquadramento normativo. L'oggetto del giudizio riguarda, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto e punito dall'art. 594 c.p. Tale reato e' stato abrogato dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 c.p. cosi' disponeva: «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €

516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a €

1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.» Nel procedimento avanti al Giudice di Pace il suddetto reato era punito con la multa da €

258,00 fino ad €

2.582,00 ed era inserito nel capo II, titolo XII del Libro II del Codice penale riguardante i delitti contro l'onore. L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto trai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita, all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte costituzionale infatti lo annovera trai beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana (Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973), Si tratta quindi di un bene giuridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati, ed e' estrinsecazione, nelle societa' democratiche, del fondamentale...

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