n. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2016 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio Penale Dibattimentale Monocratico In funzione di giudice della cognizione in primo grado nei procedimenti penali riuniti di cui al R.G. n. 16/2015/1590, 16/2016/448, 16/2015/1046, 16/2015/1543, 16/2016/9, 16/2014/883 e 16/2014/170, quest'ultimo da intendersi quale procedimento principale poiche' di anteriore iscrizione, pendenti nei confronti di: A. S. (nato a ... il ...), assente rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurato, imputato: «del reato p. e p. dall'art. 639 comma 2 codice penale, perche', facendo uso di bombolette di vernice di vari colori, imbrattava il muro esterno del Castello Aldobrandesco, disegnandovi un cerchio, ed il muro di recinzione situato in Largo della Carbonaia n. 13, disegnandovi graffiti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose di interesse storico e artistico;

In Arcidosso (GR) il 12 agosto 2014»;

B. D. (nato a ... il ...), assente rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, pregiudicato per un singolo delitto di cui all'art. 614 c.p. commesso in data 28 luglio 2002, imputato: «per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 2, lettera c) e 2-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, perche', alla guida dell'autovettura targata (di sua proprieta'), circolava in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato pari a 4,624 g/l;

con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale. Commesso in Magliano in Toscana (GR), il 9 luglio 2015»;

G. M. M. (nata in ... il ...), assente rappresentata dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurata, imputata: «del reato p. e p. dall'art. 56, 624 codice penale in relazione all'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale, per aver sottratto, presso il punto vendita «O.V.S.», occultandoli all'interno della propria borsa: un paio di leggings da bambina con cartellino codice 8057824641508;

una canotta da donna con cartellino codice 8056048953589;

quattro paia di slip da donna con cartellini codice 8057824488585;

8057824889719, 8057824889726 e 8057824889733;

due T-shirt da bambina/o con cartellini codice 8957824013176 e 8056048228021;

due abiti da donna con cartellini codice 8056048048926 e 8056048865028;

una camicia da bambino con cartellino codice 2054432160007;

un gilet da bambino con cartellino codice 8057824253510;

un confezione di slip per donna, con cartellino codice 8056048744767. Can l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Evento non verificatosi per cause estranee alla volonta' dell'autore del reato e cioe', l'intervento del personale del punto vendita, a seguito dell'attivazione delle barriere antitaccheggio. Commesso in Orbetello (GR) il 1° giugno 2014»;

  1. C. (nato a ... il ... ) e - (nato a ... il ...), assenti rappresentati dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurati, imputati: «del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 635, 2° comma in relazione all'art. 625, n. 7, 61 n. 5 codice penale perche', in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiavano: 1) in Piazza Valeri, il palo della segnaletica stradale di proprieta' del Comune di Grosseto, staccandolo completamente dalla base;

2) in via Mazzini, la vetrata della teca per l'esposizione delle locandine dell'ex cinema di proprieta' di D. R. frantumandola;

3) in via Mazzini, l'autovettura di proprieta' di F. F. rompendo lo specchietto retrovisore laterale sinistro;

4) in via Mazzini angolo ingresso Piazza delle Catene, le ruote di due biciclette, piegandole;

5) in via Mazzini, delle fioriere di proprieta' di C. M., gestore del Ristorante - e di C. M., gestore del locale denominato -. Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esposte per necessita' e consuetudine alla pubblica fede e di aver agito in tempo di notte, cosi' profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblico e privata difesa. In Grosseto l'11 settembre 2014 alle ore 2,20 circa»;

N. L. (nato a ... il ...), assente rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurato, imputato: «(A) per il reato p. e p. dagli articoli 186-bis comma 3, 186, comma 2 lettera c) e comma 2-bis e sexies decreto legislativo n. 285/92 perche', quale conducente di eta' inferiore a ventuno anni, circolava alla guida del veicolo marca ... targata ... in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato in 1,64 g/l come da referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto). Con l'aggravante di aver provocato in tale condizione, sulla via Aurelia Nord altezza rotatoria ingresso/uscita variante SS 1 Aurelia, un incidente stradale e con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 (segnatamente alle ore 04,00 circa). Commesso in Grosseto, il 5 aprile 2014;

(B) art 590 comma 1 e 3 cod. pen., perche', alla guida della vettura ... targata ... per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale, ed in particolare in violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c) decreto legislativo n. 285/92 con le modalita' meglio descritte al capo A), mentre percorreva la via Aurelia Nord altezza rotatorio ingresso/uscita variante SS 1 Aurelia, impegnava la stessa rotatoria contromano, perdendo il controllo del mezzo andando a collidere con il proprio veicolo contro un cartello della segnaletica stradale e terminando la corsa dopo vari ribaltamenti su un campo adiacente a circo m. 180 dallo carreggiata, cagionando a C. S., trasportato sulla stessa autovettura, lesioni personali consistite in «frattura instabile C2, sospetto focolaio LC temporo-polare dx», giudicate guaribili in oltre trenta giorni dal fatto lesivo. Con l'aggravante del fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) decreto legislativo n. 285/92. Commesso in Grosseto, il 5 aprile 2014 (querela del 9 giugno 2014)»;

T. F. (nata a ... in data ...) assente rappresentata dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurata, imputata: «per il reato p. e p. dall'art. 186, 2° comma, lettera C) e 2-bis decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come sostituito dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, dalla legge n. 94/2009, dalla legge n. 120/2010 e successive modifiche, per avere condotto l'autovettura marca ... tg. ... in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolico riscontrato 1,61 g/l - 1,51 g/l), cosi' provocando un sinistro stradale in cui veniva coinvolta l'autovettura marca ... tg. ... condotta da M. P. In Grosseto via Brigate Partigiane in prossimita' del civico 82 in data 30 ottobre 2013»;

Z. M. (nato a ... il ...), assente rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale, incensurato, imputato: «del reato p. e p. dagli articoli 110, 112 n. 4, 624 e 625 n. 2), 5) e 7) codice penale, perche', in concorso con i minorenni B. S. (nato il ...) e C. L. (nato il ...) e previo concerto, al fine di trarne profitto, si impossessavano di un motociclo tg ... di L. L. ed in uso al figlio R. L. sottraendolo al legittimo proprietario che lo deteneva. Con l'aggravante di essersi avvalso di soggetti minorenni per commettere il reato per il quale e' previsto l'arresto in flagranza;

con l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose, avendo forzato il blocca disco in ferro posto a presidio del motociclo sulla ruota posteriore;

con l'aggravante del fatto commesso da tre persone;

con l'aggravante del fatto commesso su cosa esposta per necessita' o destinazione alla pubblica fede, avendo sottratto il motociclo parcheggiato sulla pubblica via presso la cittadella dello studente in via dei Barberi. In Grosseto il 16 aprile 2012»;

Visti gli atti relativi alle istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova presentate ai sensi dell'art. 464-bis codice di procedura penale nell'interesse di' ognuno dei suddetti imputati nell'ambito dei procedimenti penali rispettivamente pendenti nei loro confronti per gli oggetti sopra indicati;

Ritenuto che tali istanze non sono state ne' devono essere dichiarate inammissibili poiche' ognuna di esse risulta formulata nello stadio della trattazione delle questioni preliminari al giudizio penale dibattimentale di cognizione di rito monocratico in conformita' alle disposizioni di legge che definiscono presupposti, casi, modi, forme e termini della rituale attivazione della relativa procedura speciale, ed in particolare in quanto ognuno e' stata presentata: in ricorrenza dei presupposti processuali generali concernenti la incardinazione del processo dibattimentale, all'udienza di comparizione celebrata dal competente organo giurisdizionale, mediante regolare costituzione in giudizio dell'imputato e del difensore titolare del rispettivo rapporto rappresentativo (ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.);

in ricorrenza dei presupposti processuali speciali concernenti la proposizione della istanza concernente la procedura in discorso che, in ciascuno dei casi in trattazione, e' stata formulata per iscritto nel termine legalmente imposto (ai sensi dell'art. 464-bis comma 2 c.p.p.), con volonta' dell'interessato espressa a mezzo del difensore munito di apposita procura speciale autenticata (ai sensi dell'art. 464-bis, comma 3 codice di procedura penale) e con tempestiva allegazione del programma di trattamento elaborato d'intesa con il competente ufficio di esecuzione penale esterna (ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4 codice di procedura penale);

in ricorrenza dei presupposti sostanziali oggettivi concernenti la materia del procedimento penale che, in...

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